Conto corrente bancario, onere probatorio e azzeramento del saldo (Cass. civ. Sez. I n. 12464 del 11.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie di conto corrente bancario aventi ad oggetto la rideterminazione del saldo, banca e correntista sono onerati della prova dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. La mancanza di una parte degli estratti conto non preclude l’accertamento del dare e avere: il giudice del merito può valorizzare altra documentazione idonea a ricostruire le movimentazioni, le contabili, le scritture contabili e gli estratti scalari. Solo qualora non sia possibile addivenire a tale risultato è consentito utilizzare, con adeguata giustificazione, i metodi di calcolo ritenuti più idonei, tra cui il criterio dell’azzeramento del saldo. Il rigetto integrale della domanda del correntista fondato sulla sola incompletezza documentale è, pertanto, censurabile.
Il Fatto
La società correntista convenne in giudizio la banca per la nullità di alcune clausole dei contratti di conto corrente di corrispondenza ed anticipi, relative ad interessi ultralegali, anatocismo e commissione di massimo scoperto applicate in un arco temporale pluriennale, chiedendo la rideterminazione del saldo e la restituzione delle somme illegittimamente addebitate.
La banca eccepì la prescrizione del credito. Il tribunale rigettò le domande e la corte d’appello confermò la decisione, rilevando che la correntista non aveva prodotto serie complete di estratti conto e che la consulenza tecnica, basata su raccordi non sorretti da dati documentali, era inattendibile. La società ricorse per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi. Quanto al primo, la doglianza di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può fondarsi sull’erronea valutazione del materiale istruttorio: l’autonoma questione di malgoverno delle norme processuali sorge solo quando si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disatteso prove legali.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile per la regola dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, che esclude il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nell’ipotesi di cosiddetta doppia conforme. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità. La Corte ribadisce inoltre che, dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, rilevando solo la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Il terzo motivo è fondato. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui è il cliente a dover provare, mediante gli estratti conto, la fondatezza delle proprie domande. In mancanza di taluni estratti, tuttavia, egli perde solo la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda per il periodo non documentato. Gli estratti conto non costituiscono l’unico mezzo di prova: l’accertamento può avvenire con contabili bancarie, scritture contabili, estratti scalari o la stampa dei movimenti da home banking non contestati.
La sentenza impugnata, che ha respinto il gravame valorizzando esclusivamente l’incompletezza documentale e la ritenuta fittizietà dei criteri del consulente, non è coerente con tali principi. La Corte accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza e rinvia alla corte d’appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
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