Buona fede oggettiva e leasing: il concedente non può alterare il sinallagma (Cass. civ. Sez. 3 n. 12074 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di leasing finanziario, pur essendo caratterizzato dal mero scopo di finanziamento e dall’assunzione di ogni rischio in capo all’utilizzatore, non è esonerato dall’osservanza dei principi fondamentali di correttezza e buona fede oggettiva di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., espressione del principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. Il concedente che, nella sua qualità di proprietario, disponga dei beni oggetto del contratto riducendo la capacità dell’utilizzatore di adempiere, ha l’obbligo di procedere a una corrispondente modifica dell’accordo. La violazione di tale obbligo relazionale è censurabile in sede di legittimità qualora il giudice di merito non abbia affatto vagliato la prospettazione dell’utilizzatore, limitandosi a escludere in astratto la sussistenza del dovere di buona fede in capo alla concedente.
Il Fatto
La società utilizzatrice aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria con la società concedente per un complesso immobiliare. Successivamente, erano state stipulate cessioni parziali del contratto originario con scorporo di porzioni determinate, vendute a terzi dalla concedente. L’utilizzatrice, entrata in difficoltà nei pagamenti, proponeva una transazione, ma la società di leasing escuteva un pegno, dichiarava la risoluzione del contratto e intimava il rilascio degli immobili.
Adita dall’utilizzatrice, la società di leasing resisteva proponendo domanda riconvenzionale per la riconsegna dei beni. Il Tribunale rigettava le domande attoree e accoglieva la riconvenzionale; la Corte d’Appello confermava la decisione. L’utilizzatrice ricorreva per cassazione con tre motivi: il primo sulla mancata ammissione delle prove, il secondo sulla violazione dell’obbligo di buona fede nella fase esecutiva, il terzo sulla gravità dell’inadempimento e sulla clausola risolutiva espressa.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara infondato il primo motivo, trattandosi di una valutazione di merito sulla superfluità dell’istruttoria non censurabile in sede di legittimità. Il terzo motivo, relativo alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., rimane assorbito dall’accoglimento del secondo.
Nel scrutinare il secondo motivo, la Corte osserva come il giudice d’appello abbia delineato una figura del contratto di leasing che si svincola dai principi generali, ravvisando l’unico obbligo della concedente nell’acquisto del bene in conformità alla scelta dell’utilizzatore. Tale ricostruzione è errata: la natura atipica del contratto non lo esonera dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, che regolano l’obbligo relazionale tra le parti e trovano fondamento nell’art. 2 Cost.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva lamentato che la concedente, “spogliandola” dei beni tramite la vendita a terzi, aveva ridotto la sua capacità di attingere ai canoni delle locazioni per pagare le rate del leasing. La Corte ritiene che la deminutio della capacità reddituale dell’utilizzatrice avrebbe dovuto essere oggetto di una corrispondente modifica dell’accordo, in applicazione dei principi di buona fede e correttezza. La banca, invece, aveva agito come se i beni produttivi fossero ancora tutti nella disponibilità di controparte.
La Corte censura il giudice d’appello per non aver vagliato tale prospettiva, avendo dichiarato l’inesistenza dell’obbligo di buona fede anziché valutarne l’eventuale violazione. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà fare applicazione dei principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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