Fallimento possibile per insolvenza sui debiti concordatari prima della risoluzione (Cass. civ. Sez. I n. 15851 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 legge fall. Non è pertanto corretto distinguere, ai fini della dichiarazione di fallimento, tra insolvenza originaria e insolvenza nuova, giacché l’insolvenza in sé può persistere ex art. 5 legge fall. pur dopo l’omologa del concordato, anche con riguardo alla parte falcidiata ma inadempiuta dei crediti. In tale evenienza la risoluzione opera non quale condizione di fallibilità, ma solo al diverso fine della rimozione dell’obbligatorietà del concordato, restituendo al creditore anteriore la libertà di agire senza limiti concordatari e per l’intero.
Il Fatto
La curatela del fallimento di una società in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la corte d’appello di Firenze, in accoglimento del reclamo della società già ammessa al concordato preventivo omologato, aveva revocato la sentenza dichiarativa di fallimento resa dal tribunale. Secondo il giudice d’appello la revoca si imponeva perché non era stata previamente pronunciata la risoluzione del concordato ai sensi dell’art. 186 legge fall.
La ricorrente ha dedotto quattro motivi, illustrati da memoria; la società ha replicato con controricorso ed è rimasto intimato il pubblico ministero presso il tribunale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso in relazione al primo, al secondo e al quarto motivo, suscettibili di unitaria trattazione, con assorbimento del terzo. Le argomentazioni della corte territoriale muovevano dall’idea che la riforma del d.lgs. n. 169 del 2017, avendo abrogato la possibilità di un fallimento automatico e d’ufficio conseguente alla dichiarata risoluzione del concordato, avesse accentuato la connotazione privatistica del concordato stesso, quale patto tra debitore e creditore.
Da tale premessa il giudice d’appello aveva tratto che la risoluzione del concordato costituisce l’unica reazione dell’ordinamento all’inadempimento delle obbligazioni concordatarie, e che il fallimento sarebbe quindi possibile solo per debiti nuovi e nuova insolvenza.
La Corte ha qualificato queste affermazioni come manifestamente errate e in contrasto con quanto stabilito a Sezioni Unite n. 4696-22, in continuità con orientamenti univoci pregressi, ai quali questa Sezione ha già dato ampia continuità con Cass. Sez. 6-1 n. 15035-22, Cass. Sez. 6-1 n. 37813-22 e Cass. Sez. 6-1 n. 480-23.
Il Collegio ha osservato che, nella disciplina risultante dalle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2017, il debitore ammesso al concordato omologato, insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito anche prima e indipendentemente dalla risoluzione. Non è centrato, ai fini del fallimento, distinguere tra insolvenza originaria e insolvenza nuova, perché l’insolvenza può persistere ex art. 5 legge fall. anche con riguardo alla parte falcidiata ma inadempiuta dei crediti.
La Corte ha quindi precisato che la risoluzione non è condizione di fallibilità, ma opera al diverso fine di rimuovere l’obbligatorietà del concordato e di restituire al creditore anteriore la libertà di agire senza limiti concordatari e per l’intero. L’impossibilità di realizzare l’impegno concordatario attesta il permanere dello stato d’insolvenza e rende l’inadempimento delle obbligazioni derivate dal patto un fatto sopravvenuto legittimante nuove istanze di fallimento. Resta ferma l’improcedibilità delle domande già pendenti, ma è ammessa una nuova domanda su iniziativa del pubblico ministero o di uno dei titolari dei crediti inadempiuti. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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