Improcedibilità istanze fallimento depositate dal 9 marzo al 30 giugno 2020 (Cass. civ. Sez. I n. 14312 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 10, comma 1, del d.l. n. 23/2020, nel testo convertito con modificazioni dalla l. n. 40/2020, è norma di carattere eccezionale e transitorio e rende improcedibili i soli ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, con la sola eccezione delle richieste del pubblico ministero accompagnate da istanza di misure cautelari ex art. 15, comma 8, l. fall., e non anche di tutti i procedimenti pendenti alla data di inizio del periodo medesimo. La scelta del legislatore di ritagliare il perimetro temporale della misura rientra nella sua discrezionalità e non vulnera i principi di parità di trattamento e di ragionevolezza, poiché la finalità perseguita non è quella di offrire una protezione indiscriminata a tutte le imprese insolventi, ma solo di arginare il peso delle procedure prefallimentari aperte in costanza dell’emergenza pandemica.
Il Fatto
Una società in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese, era stata destinataria di un ricorso per dichiarazione di fallimento depositato dall’agente della riscossione nell’ottobre 2019, per un debito di oltre 794.000 euro solo parzialmente sospeso in ragione dell’adesione a una definizione agevolata. In sede prefallimentare la debitrice aveva eccepito l’improcedibilità del ricorso invocando l’art. 10 d.l. n. 23/2020.
Il Tribunale aveva respinto l’eccezione, ritenendo la norma applicabile ai soli ricorsi depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, e aveva dichiarato il fallimento. Il reclamo ex art. 18 l. fall. era stato rigettato dalla Corte d’appello, che aveva giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha censurato la lettura meramente letterale dell’art. 10 d.l. n. 23/2020, sostenendo che l’eccezione del comma 2 e la previsione del comma 3 dimostrerebbero l’intento del legislatore di alleggerire la pressione delle istanze di fallimento sia sul ceto imprenditoriale sia sugli uffici giudiziari, con una misura a valenza generale estesa anche ai ricorsi pendenti. In via subordinata ha dedotto la violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, per la disparità di trattamento tra imprenditori fondata sull’elemento casuale della data di deposito del ricorso.
La Corte, riuniti i motivi per connessione, li ha dichiarati entrambi infondati. Richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 32185/2022; Cass. n. 1491/2022), ha ribadito che la disposizione è chiara nel limitare l’improcedibilità ai soli procedimenti iniziati nel periodo indicato, con l’eccezione delle richieste del pubblico ministero accompagnate da istanza cautelare, e non anche di quelli pendenti alla data di inizio del periodo.
La Corte ha poi escluso il contrasto con l’art. 3 Cost.: trattandosi di misura eccezionale e transitoria, espressamente circoscritta a un arco temporale definito, la sua delimitazione rientra nella discrezionalità del legislatore, le cui finalità non miravano a una protezione indiscriminata delle imprese insolventi, neppure per cause pregresse alla pandemia.
Il Collegio ha infine richiamato la propria più recente pronuncia (Cass. n. 5210/2025), secondo cui il legislatore, consapevole delle difficoltà economiche e finanziarie delle imprese durante l’emergenza sanitaria, ha inteso stabilire l’improcedibilità delle istanze di fallimento esclusivamente nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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