Conto corrente e prescrizione: onere di allegazione della banca (Cass. civ. Sez. I n. 16604 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione estintiva, l’istituto di credito che, convenuto dal correntista per la ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso di un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, voglia opporre l’eccezione di prescrizione, soddisfa l’onere di allegazione con la sola affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza necessità di indicare le specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. È affetto da difetto assoluto di motivazione, e come tale vìola l’art. 111 Cost., il provvedimento che liquida gli accessori del rapporto bancario definendo tautologicamente come irrilevanti le doglianze sull’inclusione della commissione di massimo scoperto nel tasso soglia e sull’applicazione dell’art. 1815, comma 2, cod. civ., senza offrire alcun ragguaglio a sostegno del proprio convincimento.

Il Fatto

Una banca aveva convenuto in giudizio il Fallimento di una società per opporsi alla restituzione di somme incamerate a titolo di interessi e altre voci, in relazione a pregressi rapporti di conto corrente. Il giudice di primo grado aveva condannato l’istituto al rimborso; la Corte d’Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto aveva respinto il gravame, confermando le determinazioni assunte sulla scorta delle risultanze della CTU.

La banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, incentrati sull’utilizzazione di documenti asseritamente prodotti in modo irregolare, sui criteri sostitutivi in materia di interessi, sull’inclusione della commissione di massimo scoperto nel tasso soglia, sulla capitalizzazione periodica e sull’eccezione di prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte procede a una verifica distinta dei motivi. Il primo, sulla pretesa violazione dell’art. 74 disp. att. cod. proc. civ., è inammissibile nei profili motivazionali, perché il vizio di omessa o insufficiente motivazione è stato bandito dall’ordinamento processuale e l’omesso esame di fatto incontra la preclusione dell’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ. Nel merito, la modalità di deposito non è prevista a pena di nullità e la mancanza della firma del cancelliere sull’indice dei documenti onera la parte interessata di provare, anche indirettamente, l’avvenuta produzione.

Il secondo motivo, relativo all’art. 117 TUB, è parimenti infondato nel profilo di diritto. Il congegno integrativo del comma 7 va inteso applicando il tasso minimo ai saldi debitori derivanti da operazioni attive e il tasso massimo ai saldi creditori, ossia alle operazioni passive di raccolta fondi.

I motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, sono accolti. La Corte riscontra il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato: la risposta dei giudici d’appello sulle questioni del tasso soglia e dell’art. 1815 cod. civ. è definita incomprensibile e tautologica, limitandosi ad affermare l’irrilevanza delle doglianze e la correttezza dell’operato del CTU, senza raggiungere la soglia minima di costituzionalità imposta dall’art. 111 Cost.

Il quinto motivo, sulla capitalizzazione periodica degli interessi, è inammissibile per difetto di specificità: la ricorrente si limita a dedurre che il documento era stato esibito dalla controparte, senza illustrare modi, tempi e forme dell’esibizione, lasciando inattaccata la ratio decidendi fondata sulla tardività della produzione.

Il sesto motivo è fondato. La Corte richiama il principio delle SS.UU. n. 15895/2019: l’onere di allegazione della banca è soddisfatto dall’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto e dalla dichiarazione di volerne profittare, senza indicazione delle singole rimesse prescritte. Poiché la sentenza dà atto che l’eccezione era stata proposta, la specie va rimeditata alla luce di tale principio.

La sentenza è quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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