Spese di giustizia e data di irrevocabilità della sentenza penale (Cass. civ. Sez. III n. 21335 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero delle spese del processo penale, integra il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo la sentenza d’appello che individui la data di passaggio in giudicato della sentenza penale senza esplicitare e illustrare gli elementi probatori su cui fonda tale accertamento. La data di irrevocabilità della sentenza penale ha carattere decisivo, perché da essa dipende l’individuazione del decreto ministeriale applicabile e, quindi, l’importo concretamente esigibile a titolo di spese di giustizia. Il vizio è denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quando il fatto storico, principale o secondario, risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e sia idoneo a determinare un esito diverso della controversia; la parte che lo invoca è onerata di allegare non solo l’omissione, ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio.
Il Fatto
I ricorrenti proponevano opposizione alle cartelle esattoriali con le quali la società di riscossione aveva richiesto gli importi dovuti a titolo di spese di giustizia, a seguito di sentenza di non doversi procedere per remissione di querela pronunciata dal Giudice di pace. Deducevano che l’importo ingiunto, pari a euro 150,00 ciascuno, fosse eccessivo, essendo dovuto il minor importo di euro 24,00 ciascuno in base al d.m. n. 285/2002.
Il giudice di pace accoglieva l’opposizione e annullava le cartelle. Il Tribunale, investito dell’impugnazione della società, riformava la decisione, ritenendo che la sentenza penale fosse divenuta irrevocabile in una data ricompresa tra l’entrata in vigore del d.m. n. 111/2013 e quella del successivo d.m. n. 124/2014, con conseguente applicabilità della Tabella A allegata al primo decreto. I ricorrenti impugnavano la sentenza per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal presupposto fattuale su cui il Tribunale aveva costruito il proprio ragionamento, ossia che la sentenza penale fosse divenuta irrevocabile in una data che i ricorrenti contestavano espressamente. Il giudice d’appello, pur ritenendo applicabile la Tabella A allegata al d.m. n. 111/2013, non aveva spiegato su quali elementi avesse accertato quel passaggio in giudicato.
La sentenza impugnata difetta dunque di motivazione, perché il giudice di merito omette di esplicitare e illustrare gli elementi da cui ha desunto la data di irrevocabilità, sebbene tale fatto abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti evidente carattere decisivo. Da quella data dipende, infatti, l’individuazione del decreto ministeriale applicabile e, di conseguenza, l’importo in concreto esigibile a titolo di spese di giustizia.
I ricorrenti, nel rispetto dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., avevano dedotto di aver rappresentato negli scritti difensivi, sia in primo che in secondo grado, che l’estratto contumaciale era stato notificato in una data che collocava l’irrevocabilità prima del termine rilevante, producendo la relativa documentazione. Il Tribunale, nell’accogliere l’appello, ha mancato di estrinsecare il ragionamento seguito, sì che non è dato comprendere quale documentazione abbia esaminato né la valenza probatoria della stessa.
Richiamando Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, la Corte ricorda che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. presuppone un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione e sia idoneo a determinare un esito diverso della controversia. La decisività del fatto omesso assume rilievo assoluto, perché determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto e la differente decisione, non solo eventuale ma certa. Tutte queste condizioni risultano presenti nella censura proposta.
In accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al Tribunale, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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