Società estinta, avvisi nulli e sentenza inesistente (Cass. civ. Sez. V n. 5066 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società dal registro delle imprese, disposta dall’art. 2495 cod. civ. nel testo introdotto dall’art. 4 d.lgs. n. 6 del 2003, ne produce l’estinzione anche in presenza di crediti insoddisfatti, con definitiva scomparsa dal mondo giuridico e senza possibilità di reviviscenza. Ne consegue che l’avviso di accertamento notificato alla società ormai estinta è nullo, non potendo operare il principio dell’apparenza del diritto. Il giudizio instaurato dall’ex liquidatore, privo di legittimazione a rappresentare l’ente, è viziato da nullità assoluta e la sentenza che lo conclude è inesistente e inopponibile all’ex socia rimasta estranea al processo. Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, previsto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, opera solo se la richiesta di cancellazione è stata presentata dal 13 dicembre 2014.
Il Fatto
Una socia di una s.r.l. riceve dall’Ufficio l’intimazione a pagare, nella qualità di ex socia, i debiti tributari della società relativi all’anno 2002. La società era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2003, mentre i due avvisi di accertamento posti a fondamento della pretesa erano stati notificati nel 2009. Il credito trovava titolo in quegli avvisi, divenuti definitivi per il passaggio in giudicato di una sentenza che ne aveva accertato la legittimità, resa in un giudizio promosso dall’ex liquidatore ed ex socio.
La contribuente impugna l’atto di recupero davanti alla giustizia tributaria. La C.t.p. e poi la C.t.r. rigettano le sue difese, valorizzando il giudicato formatosi nel giudizio sul debito sociale. La questione arriva così in Cassazione, dove si censura la mancata declaratoria di inesistenza degli avvisi e l’attribuzione di effetto sanante all’impugnazione dell’ex liquidatore.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 2495 cod. civ. e ricorda che le Sezioni Unite n. 4060, 4061 e 4062 del 2010 hanno riconosciuto natura costitutiva alla cancellazione, con applicazione retroattiva della riforma. Per le cancellazioni anteriori, l’effetto estintivo si produce dal 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003.
Da ciò deriva la definitiva scomparsa della società dal mondo giuridico, insuscettibile di reviviscenza, come ribadito dalla Cass. n. 7179 del 2023. Dopo l’estinzione l’atto tributario non può essere notificato al rappresentante, nemmeno invocando l’apparenza del diritto: l’iscrizione della cancellazione, con presunzione di conoscenza ex art. 2193 cod. civ., esclude l’affidamento dell’ente. Il liquidatore di società estinta può essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria, non della pretesa sul debito sociale.
Sul piano processuale, la cancellazione anteriore alla notifica e al giudizio determina difetto di capacità processuale della società e difetto di legittimazione dell’ex liquidatore, configurando un vizio insanabile originario. La nullità assoluta che consegue alla causa promossa contro una società estinta rende inesistente la sentenza, rilevabile d’ufficio o con autonoma azione di accertamento, non soggetta a prescrizione o decadenza.
La Corte esclude, infine, che nella specie operi il differimento quinquennale dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014. Gli avvisi risultano notificati oltre il quinquennio dalla data in cui va ricondotta l’estinzione e, comunque, la norma presuppone una richiesta di cancellazione presentata dal 13 dicembre 2014, non avendo efficacia retroattiva, secondo la Cass. n. 4536 del 2020.
Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente, ex art. 384 cod. proc. civ., con condanna dell’Agenzia alle spese.
Nota della Redazione
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