Meritevolezza della clausola di rischio cambio nel leasing va valutata sullo scopo (Cass. civ. Sez. III n. 19581 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di immeritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, cod. civ. non coincide con il giudizio di liceità del contratto e non investe il contratto in sé, ma il risultato pratico che le parti intendevano perseguire. Esso va compiuto applicando i criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 cod. civ. e ss., avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti e non alla convenienza, alla chiarezza o all’aleatorietà del patto. Non è quindi di per sé immeritevole di tutela, né costituisce uno strumento finanziario derivato implicito, la clausola di rischio cambio di un contratto di leasing che prevede la variazione del canone in funzione di un indice finanziario e delle fluttuazioni del tasso di cambio, con l’invariabilità nominale dell’importo mensile e la separata regolazione dei rapporti dare/avere. Un patto atipico è immeritevole solo quando il risultato cui mira è contrario alla coscienza civile, all’economia, al buon costume o all’ordine pubblico.

Il Fatto

La controversia riguarda un contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato nel 2004 tra una società utilizzatrice e una banca, alla quale è poi subentrata la società ricorrente. Tra le condizioni particolari del contratto, alla lettera E, era prevista una duplice indicizzazione: una finanziaria, parametrata al tasso LIBOR CHF, e una valutaria, parametrata al tasso di cambio euro-franco svizzero.

La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità parziale della clausola di indicizzazione valutaria per difetto di meritevolezza di tutela ex art. 1322 cod. civ., ravvisandovi uno squilibrio dei rischi a carico dell’utilizzatore. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi; le parti intimate hanno resistito anche eccependo il giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il secondo motivo, per la sua priorità logica, rigettandolo. La censura di motivazione apparente non si confronta con il parametro corretto: la motivazione è apparente quando è avulsa dai fatti di causa o astratta, al punto da non raggiungere il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Nel caso in esame il giudice di merito ha applicato principi giuridici con argomentazioni pertinenti ai fatti, ancorché eventualmente errate.

Passando al primo e al terzo motivo, scrutinati unitariamente, la Corte li accoglie. Il riferimento è al recente orientamento delle Sezioni Unite n. 5657 del 23.02.2023, secondo cui il giudizio di immeritevolezza va compiuto sulla base dei criteri di ermeneutica contrattuale e avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti, non alla convenienza, alla chiarezza o all’aleatorietà della clausola.

Ne deriva che non è di per sé immeritevole, né costituisce un derivato implicito con conseguente inapplicabilità del d.lgs. n. 58 del 1998, la clausola di leasing che prevede il mutamento del canone in funzione di un indice finanziario e delle fluttuazioni del tasso di cambio, con invariabilità nominale dell’importo e separata regolazione dei rapporti dare/avere. La Corte richiama in proposito Sez. III n. 2510 del 26.01.2024, Sez. III n. 28998 del 18.10.2023, Sez. I n. 30556 del 03.11.2023 e Sez. III n. 4659 del 22.02.2021.

Il giudizio di meritevolezza non coincide con quello di liceità e investe il risultato avuto di mira dalle parti, cioè la causa concreta. Il risultato è immeritevole solo se contrario alla coscienza civile, all’economia, al buon costume o all’ordine pubblico, principi consacrati negli artt. 2, 4 e 41 Cost. Un contratto non è immeritevole perché poco conveniente per una parte: l’ordinamento tutela il contraente il cui consenso sia stato stornato o prevaricato, non chi, libero e informato, abbia compiuto scelte non satisfattive dei propri interessi.

Le giustificazioni del giudice di merito risultano pertanto astratte e avulse da una puntuale analisi del testo della clausola. La Corte cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, perché riformuli il giudizio di meritevolezza valutando in concreto gli scopi pratici e gli interessi perseguiti.

Nota della Redazione

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