Regolamento di competenza inammissibile contro decreti di mera fissazione dell’udienza (Cass. civ. Sez. II n. 3336 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza è esperibile esclusivamente avverso i provvedimenti con cui il giudice affermi o neghi la propria competenza, ovvero affermi o neghi la continenza di cause, con statuizione non più ritrattabile. A tal fine occorre che la causa sia rimessa in decisione e che le parti siano state invitate a precisare le conclusioni anche di merito. I provvedimenti di carattere ordinatorio, quali i decreti di fissazione dell’udienza, sono ritrattabili e inidonei a pregiudicare la decisione della causa: non costituiscono quindi sentenze implicite sulla competenza e il regolamento proposto avverso di essi è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente propone regolamento di competenza avverso due decreti emessi dal Tribunale di Lecce il 16.5.2023, con i quali il giudice ha fissato l’udienza di prosecuzione del giudizio di merito, riassunto dopo precedenti pronunce della Corte, e l’udienza di trattazione di un procedimento cautelare in corso di causa.

Secondo il ricorrente, il Tribunale si sarebbe ritenuto competente sia per le domande di merito sia per l’istanza cautelare, negando la competenza del Tribunale di Roma, anche per ragioni di continenza. Il resistente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi inammissibile il regolamento.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il ricorrente aveva già proposto due precedenti regolamenti di competenza avverso provvedimenti di contenuto analogo, entrambi dichiarati inammissibili. I decreti ora impugnati, osserva la Corte, sono privi del benché minimo contenuto decisorio sulla competenza e sull’eccepita continenza.

Il Collegio richiama la regola che delimita l’ambito del mezzo: il regolamento è esperibile solo avverso i provvedimenti con cui il giudice affermi o neghi la propria competenza, o la continenza di cause, con statuizione non più ritrattabile. È necessario, a tal fine, che la causa sia rimessa in decisione e che le parti siano state invitate a precisare le conclusioni anche di merito.

Fa eccezione, precisa la Corte, l’ipotesi in cui sia il giudice stesso a qualificare come decisoria e definitiva la declaratoria di competenza, purché ciò avvenga in termini di assoluta inequivocità e incontrovertibilità. Sul punto il provvedimento richiama numerosi precedenti, tra cui Cass. s.u. 20449/2014 e Cass. 5354/2018.

I provvedimenti di carattere ordinatorio, quale quello impugnato, sono ritrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa e non hanno natura di sentenze implicite sulla competenza. Per la configurabilità di tale natura si richiede che il provvedimento, a prescindere dalla forma, presupponga necessariamente l’affermazione o la negazione della competenza da parte del giudice, come chiarito da Cass. 23112/2010 e Cass. 37160/2021.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, per l’ingiustificata reiterazione del regolamento avverso provvedimenti di contenuto ordinatorio e per evidenti finalità dilatorie. La Corte dà altresì atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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