Conto corrente sindacale: legittimazione attiva e titolarità del rapporto (ABF Collegio di Bologna n. 131 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione attiva a proporre ricorso all’ABF si fonda sulla sola affermazione, da parte del ricorrente, di essere titolare del diritto oggetto della domanda; l’accertamento dell’effettiva titolarità del rapporto appartiene invece al merito della controversia. Il ricorrente che agisca per far accertare la titolarità di un conto corrente e per ottenere la restituzione del saldo deve provare i fatti costitutivi delle proprie domande e, in particolare, deve depositare il contratto di apertura del rapporto: la sua mancata produzione integra violazione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. Non è ravvisabile alcun difetto di legittimazione attiva quando il modulo di ricorso rechi un’indicazione erronea del soggetto ricorrente, purché codice fiscale, sede e testo dell’atto consentano di individuare univocamente il proponente.
Il Fatto
La ricorrente, rappresentanza sindacale aziendale costituita presso una filiale dell’intermediario, riferisce di aver acceso nel dicembre 2004 un conto corrente destinato a ricevere il 50% dei contributi sindacali versati dagli iscritti, con delega ad operare in favore di alcuni soggetti. Lamenta che nel maggio 2023 il segretario dell’articolazione provinciale del sindacato, soggetto distinto dalla RSA e non delegato, abbia ottenuto dalla banca la revoca delle deleghe, la sostituzione delle stesse e la modifica dell’intestazione e dei dati di contatto del rapporto, con conseguente perdita della disponibilità del saldo.
Chiede quindi il ripristino del conto nella situazione anteriore a quella data, la restituzione del saldo attivo e la sua integrazione. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incertezza sul soggetto ricorrente, il difetto di legittimazione attiva, la carenza di poteri del firmatario, la natura di facere infungibile delle domande e l’incompetenza temporale dell’Arbitro; nel merito, chiede il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. L’indicazione della federazione sindacale nel modulo di ricorso costituisce un mero errore materiale: codice fiscale e sede sono riferibili alla RSA e il testo dell’atto individua univocamente quest’ultima come proponente. Quanto ai poteri del firmatario, risulta in atti un’autodichiarazione con cui lo stesso dichiara la qualità di segretario responsabile della RSA.
Sul difetto di legittimazione attiva, il Collegio opera una distinzione netta: per proporre ricorso è sufficiente affermarsi titolari del diritto oggetto della domanda, mentre l’effettiva titolarità del conto appartiene al merito. La questione se il rapporto sia riferibile alla RSA o alla rappresentanza provinciale non è dunque pregiudiziale.
Anche l’eccezione sulla natura costitutiva delle domande è infondata: il ricorso mira all’accertamento dell’illegittimità della condotta dell’intermediario, che avrebbe agito in violazione delle istruzioni del correntista, e tale accertamento è strumentale alla domanda di restituzione e integrazione del saldo.
Quanto alla competenza temporale, il ricorrente colloca il comportamento contestato al 31.05.2023, data ampiamente interna al periodo dei sei anni antecedenti alla proposizione del ricorso, presentato il 18.06.2025, secondo le Disposizioni ABF (Sez. 1 par. 4).
Nel merito, il ricorso è infondato per mancata prova dei fatti costitutivi. La ricorrente non ha depositato il contratto di apertura del conto e ha così omesso di assolvere all’onere della prova ex art. 2697 c.c.: non è pertanto possibile verificare se il codice fiscale dell’articolazione provinciale fosse indicato nel contratto o inserito dalla banca. La documentazione prodotta dall’intermediario, non contestata, mostra invece che fu la stessa ricorrente a indicare quel codice fiscale negli atti di conferimento delle deleghe del 2006 e del 2010 e nel modulo di adeguata verifica del 2012. L’intestazione risulta inoltre coerente con la finalità del conto, destinato ai contributi disposti dall’articolazione provinciale. Il Collegio rigetta quindi la domanda di accertamento della titolarità e, in applicazione del principio della ragione più liquida, anche le ulteriori domande.
Nota della Redazione
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