Estinzione anticipata del finanziamento e rimborso delle commissioni maturate (ABF Collegio di Palermo n. 1776 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, il diritto alla riduzione del costo totale del credito riguarda tutte le componenti del costo, comprese quelle up-front, secondo i principi della sentenza Lexitor e della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019. Resta ferma la distinzione tra costi recurring, retrocedibili in proporzione alla vita residua del contratto, e costi up-front, che pure vanno rideterminati secondo un criterio proporzionale. Sono up-front le provvigioni all’intermediario del credito e le commissioni alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento; è recurring la commissione di gestione del credito, riferita ad attività protratta per l’intera durata del rapporto. Il Collegio verifica che il conteggio estintivo abbia già riconosciuto quanto dovuto.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato nel 2014 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel 2020 previa emissione del conteggio estintivo. Insoddisfatta dell’esito del reclamo, si rivolge all’ABF chiedendo il rimborso della quota non maturata di tre voci di costo: commissioni della mandataria per la gestione del credito, commissioni della mandataria per il perfezionamento e commissioni all’intermediario del credito, quantificate pro rata temporis in € 730,11 oltre interessi. La ricorrente riconosce di avere già ricevuto € 1.037,87 dal resistente.
L’intermediario resistente eccepisce la piena legalità del modulo contrattuale e la correttezza dei rimborsi già eseguiti. Sostiene che solo le commissioni di gestione, le spese di comunicazione e le spese di incasso rientrino tra gli oneri soggetti a riduzione, mentre le commissioni di perfezionamento e le provvigioni all’intermediario sarebbero costi up-front esclusi per contratto dal rimborso. Aggiunge di avere comunque rimborsato volontariamente tali voci secondo la curva degli interessi. Contesta inoltre l’applicabilità retroattiva della sentenza Lexitor ai rapporti già estinti alla data della pubblicazione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale, muovendo dal combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) e 125-sexies TUB. Ripercorre l’evoluzione dell’orientamento arbitrale: l’indirizzo anteriore alla sentenza CGUE 11 settembre 2019, causa C-383/18 limitava la riduzione ai soli costi recurring; la pronuncia Lexitor ha affermato che il diritto alla riduzione include tutti i costi posti a carico del consumatore.
Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 26525/2019, ha recepito tale principio, chiarendo che il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front, e che il criterio per la riduzione di questi ultimi, in mancanza di diversa pattuizione proporzionale, va determinato in via integrativa secondo equità.
Il Collegio esamina quindi l’intervento legislativo dell’art. 11-octies d.l. n. 73/2021, convertito con legge n. 106/2021, e la conseguente questione di legittimità costituzionale decisa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 263/2022, che ha dichiarato illegittima la disciplina intertemporale nella parte in cui precludeva l’efficacia retroattiva della sentenza Lexitor. Richiama poi la decisione del Collegio di Coordinamento n. 21676/2021, che ha distinto costi recurring e costi up-front, e osserva che i principi restano invariati anche dopo la conversione del d.l. n. 104/2023, il cui art. 27 ha modificato l’art. 11-octies.
Nel merito, il Collegio qualifica come up-front le provvigioni all’intermediario del credito, essendo stato prodotto l’allegato al Secci consegnato al cliente, e le commissioni alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento, riferite ad attività prodromiche alla conclusione del contratto. Qualifica invece come recurring la commissione alla mandataria per la gestione del finanziamento, per la natura ricorrente dell’attività protratta per l’intera durata del rapporto. Alla luce di tali qualificazioni e dei rimborsi già erogati, il Collegio ritiene che non residuino ulteriori somme da retrocedere e non accoglie il ricorso.
Nota della Redazione
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