Prescrizione del danno erariale e occultamento doloso nella violazione dell’esclusività (Corte dei Conti Sez. III App. n. 72 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorre, fuori dei casi di occultamento doloso, dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, da intendersi come perfezionamento del binomio condotta-evento lesivo. Nell’ipotesi di danno erariale correlato a reati, l’occultamento doloso è in re ipsa e il dies a quo coincide con il momento in cui la fattispecie assume concreta qualificazione giuridica, idonea a identificarla come causativa di danno: tale momento è individuato nella richiesta di rinvio a giudizio. La costituzione di parte civile dell’amministrazione danneggiata produce effetti interruttivi della prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza penale. Nel giudizio contabile, il regime probatorio è quello civile, imperniato sulla preponderanza dell’evidenza, con piena utilizzabilità degli elementi raccolti in sede penale come presunzioni.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana conveniva in giudizio un dirigente medico, in servizio presso una azienda sanitaria, chiedendo la condanna al risarcimento per il danno erariale derivante dallo svolgimento di attività libero-professionale in violazione del regime di esclusività, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2014.
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 456/2021, accoglieva parzialmente la domanda e condannava il dirigente al pagamento di tre poste di danno: indebita percezione dell’indennità di esclusività, mancata percezione della percentuale sulle prestazioni intramurarie e danno da disservizio. Avverso tale pronuncia il dirigente proponeva appello, deducendo l’intervenuta prescrizione del credito erariale e l’insussistenza della responsabilità. La Procura generale concludeva per l’infondatezza dei motivi.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale affronta anzitutto il tema della prescrizione del danno erariale. Richiamando l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 e la giurisprudenza delle Sezioni riunite, il Collegio ribadisce che il termine decorre dal perfezionamento del fatto dannoso, inteso come effettivo depauperamento delle finanze erariali, e non dal mero compimento della condotta trasgressiva.
Il punto decisivo è il riconoscimento dell’occultamento doloso. La Corte osserva che, in presenza di danno riconducibile a reati, l’occultamento è in re ipsa e la prescrizione decorre dal momento in cui l’illecito diviene oggettivamente percepibile e conoscibile nella sua qualificazione giuridica. Nel caso concreto, tale momento è individuato nella richiesta di rinvio a giudizio per truffa aggravata, con cui la fattispecie ha ricevuto concreta qualificazione idonea a collegarla al danno erariale.
La Corte precisa che la condotta del dirigente, consistita nell’omettere di comunicare l’esercizio di attività professionale privata, ha integrato quel quid pluris che giustifica lo spostamento del dies a quo. La conoscibilità del danno, anteriormente alla richiesta di rinvio a giudizio, era oggettivamente impedita dalla necessità di accertare il carattere fraudolento dell’attività. Inoltre, la costituzione di parte civile dell’azienda sanitaria nel processo penale ha prodotto effetti interruttivi della prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza.
Nel merito, il Collegio conferma la violazione del regime di esclusività, richiamando l’art. 4, comma 7, legge n. 412/1991, l’art. 1 legge n. 662/1996 e il d.P.C.M. 27 marzo 2000. Il dirigente che opta per il rapporto esclusivo può svolgere attività libero-professionale solo in regime intramoenia, in nome e per conto dell’azienda e senza partita IVA. La Corte ritiene utilizzabili gli esiti delle indagini della Guardia di Finanza e la sentenza penale di condanna, quali elementi di valutazione autonomamente apprezzabili dal giudice contabile.
Quanto alle singole poste, la Sezione ridetermina equitativamente il danno da indennità di esclusività, escludendo le consulenze tecniche d’ufficio coperte da giudicato. Assolve l’appellante dall’addebito per la mancata percezione della percentuale sulle prestazioni, nonché dal danno da disservizio, per difetto di prova specifica. Conferma invece la condanna per l’indebita percezione dell’indennità di esclusività, con rivalutazione monetaria.
Nota della Redazione
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