Esenzione IRPEF estesa alle pensioni delle vittime del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 48 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamenti pensionistici erogati ai soggetti che hanno ottenuto lo status di “vittima del dovere”, di “familiare superstite” o di “equiparato”, l’esenzione dall’IRPEF prevista dall’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 si applica a tutte le pensioni dirette e indirette derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie, senza che sia richiesta alcuna correlazione tra il trattamento e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status. Le controversie tra il pensionato e l’ente previdenziale, aventi ad oggetto l’accertamento del diritto alla corresponsione dei ratei al lordo delle ritenute fiscali, appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di rapporto previdenziale e non tributario.
Il Fatto
Una ricorrente, equiparata alle vittime del dovere per un’infermità contratta in servizio, chiedeva all’INPS l’applicazione dell’esenzione fiscale sulla propria pensione diretta. L’ente previdenziale non rispondeva all’istanza, e la ricorrente adiva la Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto alla corresponsione dei ratei al lordo delle imposte. Si costituivano sia l’INPS sia l’Agenzia delle Entrate, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice contabile e contestando nel merito la fondatezza della domanda.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico rigetta le eccezioni preliminari, affermando che le controversie relative alla spettanza, misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, anche quando si alleghi l’inadempimento dell’ente previdenziale. La diversa azione dinanzi al giudice tributario concerne il rapporto di imposta e la legittimità del prelievo già operato, mentre l’azione qui proposta attiene al rapporto previdenziale e alla individuazione del legittimo creditore delle somme trattenute.
Nel merito, il ricorso è accolto. L’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 estende ai trattamenti pensionistici delle vittime del dovere i benefici fiscali di cui alla legge n. 206/2004, senza operare distinzioni tra pensioni dirette e indirette né richiedere che il trattamento sia correlato all’evento lesivo. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dal giudice, ha chiarito che la lettera della norma non indica alcuna necessaria connessione tra la pensione e il riconoscimento dello status, essendo la ratio legis individuabile nell’intento di garantire alle vittime strumenti adeguati di sostegno.
La Corte evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, ha confermato la non assoggettabilità alle imposte di tutti i trattamenti pensionistici dei soggetti qualificati come vittime del dovere o equiparati, e che l’INPS, con la circolare n. 51 del 30 aprile 2026, si è uniformato a tale orientamento. Il riconoscimento del diritto alla esenzione decorre dal mese di luglio 2026, al fine di evitare un duplice esborso a carico dell’ente previdenziale. Le spese processuali sono compensate, considerato il non particolarmente tempestivo riconoscimento del diritto e la necessità di attendere le istruzioni di dettaglio.
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Nota della Redazione
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