Inammissibile il ricorso pensionistico per notifica tardiva del ricorso e del decreto di fissazione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 209 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza in data anteriore al decorso di novanta giorni liberi rispetto al momento di esecuzione dell’incombente notificatorio inficia la costituzione di un valido rapporto processuale. In assenza di richiesta di rinvio dell’udienza di discussione già fissata, finalizzata alla rinotifica degli atti introduttivi o almeno all’emanazione di ordinanza che differisca l’udienza, il ricorso è inammissibile. La definizione in rito della controversia non preclude la riproposizione della domanda e giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione, ha adito la Corte dei conti per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base degli incrementi economici stabiliti dal Ccnl 2019/2021 comparto Ministeri, con condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati maturati, oltre interessi. L’istituto previdenziale non si è costituito in giudizio.
Dal deposito documentale effettuato dalla ricorrente è emerso che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono stati notificati alla controparte il 26.05.2026, in violazione del termine a comparire previsto dall’art. 155, comma 6, del codice della giustizia contabile.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha rilevato che la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza deve avvenire nel rispetto del termine di novanta giorni liberi prima dell’udienza di discussione. Nel caso di specie, la notifica effettuata il 26.05.2026 non ha osservato tale termine, con conseguente lesione del diritto di difesa della controparte.
La Corte ha precisato che il vizio della vocatio in ius può essere sanato solo attraverso una richiesta di rinvio dell’udienza finalizzata alla rinotifica degli atti introduttivi, ovvero mediante un’ordinanza che differisca l’udienza stessa. Nel caso di specie, nessuna delle parti ha richiesto il rinvio e alcuno è comparso all’udienza.
La mancata costituzione di un valido rapporto processuale determina, pertanto, la inammissibilità del ricorso. Tale definizione in rito non preclude tuttavia la riproposizione della domanda in un nuovo giudizio. Le spese di lite sono state compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., tenuto conto della natura processuale della decisione.
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Nota della Redazione
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