Insufficiente la prova del danno erariale da tariffa autodeterminata sul termovalorizzatore (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 234 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per la determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti urbani in un impianto di termovalorizzazione gestito da società in house, la prova del danno erariale non può essere desunta dal solo confronto con le tariffe praticate in impianti diversi, di differenti dimensioni e assetto impiantistico. Il danno da maggiori costi operativi ribaltati sui soci o da minori dividendi deve essere allegato e provato con elementi concreti, non potendo risolversi nella mera ipotesi di un utile potenzialmente superiore. La distribuzione degli utili dipende da una delibera assembleare non sindacabile nel merito, e il potere riduttivo non supplisce alla carenza probatoria. In assenza di idonea dimostrazione del pregiudizio, la domanda di condanna va rigettata.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale alcuni amministratori e il direttore generale di una società in house, proprietaria di un impianto di termovalorizzazione, contestando un danno erariale quantificato in oltre due milioni di euro. Secondo l’ipotesi accusatoria, la società avrebbe determinato dal 2011 al 2019 la tariffa di conferimento dei rifiuti urbani in misura inferiore a quella risultante dall’art. 36 l.r. Veneto n. 3/2000, senza sottoporla all’approvazione regionale prevista dalle autorizzazioni integrate ambientali.

Da tale condotta sarebbero derivati, per i Comuni soci, maggiori costi operativi ribaltati attraverso i piani finanziari della TARI e minori dividendi distribuiti. La Procura contestava il dolo, o in subordine la colpa grave, e l’occultamento doloso del danno; in mancanza di quest’ultimo, rideterminava il pregiudizio in una somma inferiore, con conseguente eccezione di prescrizione. Il Comune nel cui territorio sorge l’impianto interveniva ad adiuvandum delle ragioni dell’attore.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio dichiara ammissibile l’intervento del Comune ai sensi dell’art. 85 c.g.c., quale terzo ad adiuvandum, non potendo questi ampliare il tema del contendere. Respinta è l’eccezione di nullità dell’atto di citazione ex art. 51 c.g.c.: la notizia di danno era specifica e concreta, e i motivi di nullità dell’atto introduttivo sono tassativi. Le istanze istruttorie di consulenza tecnica e prova testimoniale sono giudicate irrilevanti.

Nel merito, la Corte accoglie l’eccezione di prescrizione. Non è ravvisabile l’occultamento doloso: la questione tariffaria era conoscibile dai soci fin dal rilascio della prima autorizzazione integrata ambientale e, negli anni, era stata oggetto di interlocuzioni, esposizione nei bilanci e comunicazioni ai soci. La politica tariffaria e l’entità degli utili erano rappresentate nei documenti societari e approvate le tariffe dai Consigli comunali. La conoscibilità da parte degli enti soci esclude l’occultamento e fa decorrere il termine quinquennale.

Quanto al danno non prescritto, il Collegio applica il principio della ragione più liquida, esaminando la questione assorbente della prova. La Corte rileva l’assenza di elementi indiziari sulla asserita insufficienza della tariffa a coprire i costi o a remunerare il capitale. Il confronto con le tariffe di impianti diversi — di dimensioni e assetto impiantistico non omogenei — non è sufficiente: non vi è prova che una tariffa superiore avrebbe lasciato invariati i conferimenti e aumentato gli utili.

Le difese hanno documentato il riconoscimento ai soci di ristorni per circa 3.894.000 euro e la distribuzione di dividendi in ciascun esercizio, con ampia parte degli utili destinata al fondo rinnovo impianti. La distribuzione dei dividendi dipende da una delibera assembleare che può legittimamente accantonare gli utili, sì che la remunerazione non costituisce un diritto dei soci prima della decisione. I conferimenti di rifiuti urbani provenivano pressoché integralmente da enti o società pubbliche, mentre i rifiuti speciali dei privati erano esclusi dalla tariffa contestata.

La Corte ritiene, pertanto, che le deduzioni difensive — non oggetto di replica da parte del Requirente — non lascino emergere elementi probatori sufficienti a comprovare gli ipotizzati danni. La domanda è rigettata e i convenuti sono assolti con assorbimento delle ulteriori questioni. Le spese legali, liquidate in favore di ciascun convenuto, seguono la soccombenza e sono poste a carico delle amministrazioni indicate quali presuntivamente danneggiate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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