Partecipazioni in GAL, controllo della Corte attivato dall’invio dell’atto (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 159 del 17.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sugli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni pubbliche si attiva con l’invio dell’atto deliberativo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, a prescindere dal fatto che l’amministrazione abbia chiesto un parere o abbia ricondotto la fattispecie al regime derogatorio. La clausola di esclusione di cui al primo periodo dell’art. 5, comma 1, TUSP ha carattere eccezionale e opera solo quando il legislatore autorizza espressamente una specifica operazione societaria. La facoltà di costituire GAL ai sensi dell’art. 4, comma 6, TUSP non integra tale ipotesi, non imponendo né autorizzando direttamente il ricorso al modello societario: l’onere motivazionale e il conseguente controllo permangono, sia pure attenuati, in particolare per la sostenibilità finanziaria e la convenienza economica.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione con cui il Consiglio comunale ha approvato l’acquisizione di una quota di partecipazione in una società consortile di tipo G.A.L., per un valore nominale di modesta entità. La quota proveniva dall’Unione montana di Comuni, cancellata dalla Carta delle forme associative regionali con decorrenza dal 1° gennaio 2024 per il venir meno dei requisiti necessari a detenere le quote.

L’Ente ha qualificato la trasmissione a fini conoscitivi, richiamando deliberazioni di altre Sezioni regionali secondo cui la partecipazione al GAL costituirebbe un’ipotesi di deroga al controllo preventivo. La questione arriva alla Sezione piemontese per la verifica dei presupposti dell’operazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla constatazione che le Sezioni Riunite, con la deliberazione n. 43/2024/QMIG, hanno composto il contrasto tra le Sezioni regionali. La clausola derogatoria del primo periodo dell’art. 5, comma 1, TUSP ha carattere eccezionale e non tollera interpretazioni estensive: opera solo quando sussiste un intervento diretto del legislatore teso a delineare o autorizzare espressamente una specifica operazione societaria.

La facoltà di cui all’art. 4, comma 6, TUSP — che fa salva la possibilità di costituire società in attuazione del regolamento europeo sui GAL — si limita ad ampliare le finalità perseguibili, senza disciplinare concrete operazioni societarie. Il modulo societario non è imposto né autorizzato direttamente, ben potendo essere prescelti assetti non societari. Ne deriva che l’onere motivazionale permane, sia pure con modalità meno stringenti, e con esso il controllo intestato alla Corte.

Quanto all’attivazione del controllo, la Sezione chiarisce che ciò che lo radica è l’invio dell’atto deliberativo, a prescindere dalla richiesta di un parere e dalla qualificazione data dall’Ente. Il Collegio procede quindi allo scrutinio sostanziale dell’atto, verificando la competenza dell’organo, i vincoli tipologici e finalistici, la sostenibilità finanziaria sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la convenienza economica e la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato.

Il quadro ricognitivo della società mostra un patrimonio netto positivo e gli ultimi due esercizi chiusi in utile, con un esborso modesto a carico dell’Ente e nessuna criticità finanziaria rilevata dai controlli sui rendiconti. La Sezione rileva tuttavia la carenza motivazionale sui programmi futuri della società e sugli eventuali impegni di spesa, raccomandando un costante monitoraggio. Sulla base dei dati disponibili, il Collegio non ravvisa elementi ostativi all’acquisto e raccomanda una più puntuale osservanza dell’art. 5 TUSP.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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