Conto giudiziale dell’agente contabile e obbligo di allineamento ai bilanci dell’esercizio (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 101 del 25.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il valore delle partecipazioni societarie da iscrivere nel conto giudiziale dell’agente contabile deve essere tratto dai bilanci dell’esercizio di riferimento, secondo il punto 6.1.3. dell’Allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, e non da bilanci di esercizi diversi. Il disallineamento tra i dati del conto e quelli dei bilanci dell’esercizio oggetto della gestione non costituisce una mera irregolarità formale, perché può riflettersi sulle risultanze del giudizio di discarico. Il giudice di conto, accertata tale irregolarità, ordina la restituzione degli atti al giudice designato ai sensi dell’art. 149, comma 1, c.g.c., affinché prosegua l’istruttoria e richieda la ricompilazione del conto. La valutazione presidenziale ex art. 146, comma 2, c.g.c. è mera delibazione del rispetto della scansione procedimentale e non assenso nel merito alla proposta di discarico.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale di un agente contabile, consegnatario dei titoli azionari di un Comune, relativo all’esercizio 2017. Il giudice designato aveva concluso per il discarico dell’agente. La Procura Regionale, con relazione del 13 dicembre 2023, ha espresso avviso contrario, chiedendo l’iscrizione al ruolo del conto per due profili di irregolarità: la sottoscrizione da parte di soggetto diverso dall’agente contabile e il disallineamento dei dati del conto rispetto ai bilanci delle società partecipate.

Il conto era stato ricompilato secondo il metodo del valore del patrimonio netto, in aderenza alle ordinanze interpretative della Sezione, ma riportava dati riferiti a esercizi diversi da quello oggetto della gestione. La questione arriva al Collegio per la decisione sulla proposta di discarico e sui rilievi della Procura.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio chiarisce che la valutazione richiesta al Presidente della Sezione dall’art. 146, comma 2, c.g.c. non costituisce assenso nel merito alle conclusioni del giudice designato, ma mera delibazione del corretto rispetto della scansione procedimentale scandita dagli artt. 145 e 146 c.g.c.. La disciplina vigente non preclude al Presidente di far parte del Collegio, a differenza di quanto previsto per il giudice designato dall’art. 148, comma 2-bis c.g.c..

Sul primo rilievo, la Corte prende atto che le modifiche al conto, pur correttamente introdotte secondo il metodo del valore del patrimonio netto, non erano sottoscritte dall’agente contabile. Tuttavia, il conto è stato successivamente ricompilato con la firma dell’intestatario, donde la dichiarazione di regolarità per questa parte.

Sul secondo rilievo, il Collegio svolge considerazioni sul quadro normativo, rilevando un dubbio di coerenza dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 con il divieto di subdelega di cui agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. Tali profili, però, non trovano puntuale rilevanza nella specie, perché il principio applicabile — quello dell’allineamento dei dati del conto con il bilancio da cui sono estratti — trova fondamento nell’originaria formulazione del decreto legislativo.

Nel merito, la Corte accoglie il rilievo: ai sensi del punto 6.1.3. dell’Allegato 4/3, il valore delle partecipazioni deve essere tratto dai dati del bilancio dell’esercizio di riferimento e non da bilanci di esercizi diversi. Il mancato allineamento non è irregolarità meramente formale, potendo riflettersi su possibili discordanze ai fini dell’eventuale pronuncia di discarico ex artt. 146 e 149, comma 2, c.g.c.. Dalla documentazione emerge che l’Ente, per la compilazione del modello relativo al 2017, aveva assunto a riferimento i bilanci degli esercizi 2015 e 2016.

Il Collegio ravvisa dunque i presupposti per la restituzione degli atti al giudice designato, ai sensi dell’art. 149, comma 1, c.g.c., affinché prosegua l’istruttoria chiedendo all’agente contabile la ricompilazione del conto secondo quanto rilevato. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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