Spese economali e principi contabili: irregolarità del conto senza addebito (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 6 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le spese economali sono ammesse solo in quanto caratterizzate da non programmabilità, imprevedibilità e improcrastinabilità, avendo carattere residuale e minimale rispetto agli acquisti programmati. L’agente contabile economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e deve dimostrare la regolarità dei pagamenti in stretta correlazione con gli scopi per cui l’anticipazione è stata disposta. La rendicontazione deve rispettare i principi contabili di annualità, integrità, universalità, attendibilità e continuità delle scritture, nonché di competenza finanziaria, dovendosi imputare le operazioni all’esercizio in cui si sono prodotte. La violazione di tali regole determina la declaratoria di irregolarità del conto giudiziale ai sensi dell’art. 145 del c.g.c., che preclude in radice il discarico dell’agente, anche in assenza di addebito.

Il Fatto

Il giudizio di conto trae origine dalla relazione di irregolarità n. 33/2022, relativa alla gestione della cassa economale di un dipartimento universitario per l’esercizio 2019. Sono depositati due conti giudiziali, riferiti a due distinte frazioni temporali, in ragione dell’avvicendamento delle due funzionarie nel ruolo di economo. Il magistrato istruttore ha contestato la mancanza del verbale di passaggio di consegne, l’errata imputazione dei mandati di reintegro e della reversale finale, la discrasia nella rappresentazione mensile delle spese, la mancata autorizzazione di alcuni movimenti e la confusione tra esercizi per utilità acquisite nel 2018.

Le agenti contabili hanno rivendicato la legittimità delle spese, dedotto l’estraneità della subentrante alle contestazioni sui periodi precedenti e chiesto il discarico, in subordine un provvedimento interlocutorio correttivo. Il Pubblico Ministero ha concluso per un provvedimento interlocutorio e, in subordine, per la declaratoria di irregolarità con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i propri precedenti (sent. n. 79/2017, n. 3/2019 e n. 12/2020) e ribadisce che la gestione economale trova giustificazione nell’esigenza di far fronte con immediatezza a spese necessarie al funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso alla procedura ordinaria ostacolerebbe il buon andamento. Ne deriva il carattere residuale e minimale di tali spese, ammesse solo se non programmabili, imprevedibili e improcrastinabili.

L’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e deve dimostrare la regolarità dei pagamenti in correlazione con gli scopi dell’anticipazione, senza possibilità di distrazione dei fondi. Su questa premessa la Corte ritiene irregolare il provvedimento con cui il Direttore del Dipartimento ha disposto la chiusura del fondo al 16.10.2019: esso contrasta con i principi di annualità, integrità, universalità, attendibilità e continuità delle scritture contabili. Le operazioni del 4 e 6 novembre 2019 non potevano confluire in una gestione già chiusa, ma andavano registrate nel conto dell’economo subentrante.

Quanto alla compilazione del conto, il Collegio condivide le censure sulle discrasie della rappresentazione mensile, pur incapaci di generare ammanchi. Parimenti irregolare è la mancata autorizzazione di alcuni movimenti: le richieste di rimborso, indirizzate al Direttore e non vistate dall’economo, trasformano il vaglio dell’agente in una mera approvazione postuma di attività già compiuta, anziché in un provvedimento autorizzativo preventivo.

Infine, la Corte censura la contabilizzazione nel 2019 di spese relative a utilità acquisite nel 2018. I principi di competenza finanziaria e di annualità impongono di riferire entrate e spese all’esercizio di assunzione dell’impegno, senza che possa rilevare lo sfasamento cronologico tra erogazione concreta e regolazione contabile. I pagamenti di acquisti risalenti a esercizi precedenti perdono, peraltro, il carattere dell’urgenza e della correntezza che giustifica il ricorso all’anticipazione economale.

Il Collegio dichiara pertanto irregolari i conti giudiziali, senza addebito per gli agenti ai sensi dell’art. 145 del c.g.c., declaratoria che preclude il discarico. L’assenza di condanna giustifica il mancato addebito delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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