Conto giudiziale dell’agente contabile: irregolarità sanata e discarico senza ammanchi (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 111 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto si conclude con l’approvazione del conto e il discarico dell’agente contabile quando l’istruttoria dimostri la regolarità della gestione e l’assenza di ammanchi. La mancata restituzione dell’anticipazione ricevuta entro l’esercizio, con formazione di residui, integra una irregolarità della gestione che non è di per sé ostativa al discarico, ove la restituzione abbia comunque consentito la quadratura delle scritture. L’onere di ricompilazione imposto dalla Sezione con la sentenza-ordinanza che ha dichiarato irregolare il conto è assolto con il deposito del conto ricompilato e della documentazione richiesta. In presenza di gestione regolare e di insussistenza di profili di responsabilità non prescritti, il conto è approvato.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto è investita del giudizio di conto relativo alla gestione dell’agente contabile della Regione Veneto per l’esercizio 2017. Con precedente sentenza-ordinanza n. 22/2020, la Sezione aveva dichiarato irregolare il conto e non aveva ammesso l’agente al discarico, ordinando la ricompilazione del conto per l’intera gestione e il deposito di specifica documentazione.

In riscontro a tale provvedimento, la Regione ha trasmesso tramite portale il conto ricompilato dall’agente contabile e la documentazione richiesta. Il conto risulta parificato in via amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il relatore ha dato atto, all’udienza pubblica, del tempestivo deposito del conto ricompilato e della sua redazione secondo le indicazioni della DGVR n. 2440/02, con un conto di sintesi e un conto analitico della gestione. La Corte rileva che il livello di analiticità dei documenti ha consentito piena contezza delle singole operazioni svolte dagli agenti, principale e sostituto.

La gestione del fondo economale è avvenuta mediante apertura di credito presso il Tesoriere, senza pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio. Sono residuati in entrambe le gestioni esigui fondi cassa non utilizzati, riversati in Tesoreria oltre la chiusura dell’esercizio, in data 03 aprile 2018.

La Corte individua il profilo di irregolarità nella mancata restituzione dell’anticipazione ricevuta entro l’esercizio, con conseguente formazione di residui. Tale restituzione ha però consentito la quadratura delle scritture del conto. In considerazione dell’assenza di ammanchi, non si profilano motivi ostativi al discarico dell’agente.

Il P.M. ha confermato le regolarità evidenziate dal relatore, rappresentando che il conto può essere dichiarato regolare. La Corte ritiene quindi che l’agente abbia ottemperato a quanto richiesto con la sentenza-ordinanza n. 22/2020 e che il conto ricompilato rappresenti una gestione regolare.

La Sezione ritiene che, pur in presenza del profilo di irregolarità, la gestione appaia regolare sulla base dell’istruttoria, che non siano ravvisabili evidenti e non prescritti profili di responsabilità a carico dell’agente contabile e che il conto possa essere approvato. Pronunciando definitivamente, la Corte approva il conto e dichiara il discarico dell’agente contabile per l’esercizio 2017, senza statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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