L’incarico retribuito di affiancamento operativo al personale in quiescenza non integra il divieto ex art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012 (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 166 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, in quanto norma di carattere eccezionale e limitativa, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica ai sensi dell’art. 14 delle preleggi. Il divieto di conferire incarichi retribuiti a soggetti collocati in quiescenza riguarda esclusivamente le fattispecie tipizzate: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo. L’attività di affiancamento operativo, supporto e assistenza, finalizzata alla mera condivisione dell’esperienza operativa maturata, non rientra nel perimetro del divieto, a condizione che non si traduca in attività di consulenza, di studio o in mansioni sostitutive nella gestione amministrativa. La qualificazione dell’incarico prescinde dal nomen iuris e dipende dal contenuto effettivo della prestazione.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Casola in Lunigiana ha richiesto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana un parere in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il quesito riguardava la possibilità di conferire un incarico retribuito a un soggetto già dipendente dell’Ente e collocato in quiescenza, per lo svolgimento di attività di affiancamento operativo, supporto e assistenza al Responsabile del Servizio finanziario. È stato inoltre chiesto se l’equiparazione del nuovo Responsabile, individuato internamente all’Amministrazione, a un soggetto neoassunto potesse influire sulla qualificazione dell’incarico, con riferimento ai limiti posti dall’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità della richiesta, ritenendola soggettivamente fondata in quanto formulata dal Sindaco, legittimato ex art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000. Sotto il profilo oggettivo, la questione è stata ricondotta alla materia della contabilità pubblica, trattandosi dell’interpretazione di una norma posta a presidio del contenimento della spesa di personale, nei limiti della generalità e astrattezza richiesti dalla funzione consultiva. È stato escluso ogni sindacato sulle scelte gestionali concrete dell’Ente, rimesse alla sua esclusiva responsabilità.
Nel merito, il Collegio ha qualificato l’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 come disposizione di natura eccezionale, poiché limita la capacità negoziale delle pubbliche amministrazioni nei confronti di una specifica categoria di soggetti. Tale natura impone l’applicazione del criterio di stretta interpretazione, con la conseguenza che le attività vietate sono solo quelle espressamente elencate dal legislatore: gli incarichi di studio e di consulenza, gli incarichi dirigenziali o direttivi e le cariche in organi di governo. La norma persegue una finalità di ricambio generazionale e di prevenzione di pratiche elusive dell’istituto della quiescenza, ma non introduce un divieto generalizzato di collaborazione con i pensionati. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 2017 e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, causa C-670/18, che hanno riconosciuto la legittimità della disciplina rispetto ai principi di non discriminazione.
L’attività di “affiancamento operativo”, se effettivamente caratterizzata dalla condivisione di competenze pratiche a favore del personale in servizio, non integra le fattispecie vietate. Il discrimine è stato individuato nel contenuto sostanziale della prestazione: l’incarico non deve trasformarsi in un’attività di consulenza o di studio, né in una gestione sostitutiva delle funzioni amministrative. Sul punto, la Sezione ha richiamato i propri precedenti orientamenti e quelli di altre Sezioni regionali di controllo. La durata dell’incarico deve essere limitata e, in caso di onerosità, la retribuzione va proporzionata alle mansioni effettivamente svolte.
Quanto all’ultimo quesito, la Corte ha precisato che la qualificazione dell’attività dipende dal contenuto della prestazione e non dalla natura del soggetto destinatario. L’equiparazione del responsabile individuato internamente a un neoassunto è quindi ammissibile, ma non può giustificare un incarico che, al di là del nomen iuris, si sostanzi in un’attività di consulenza o in una supplenza gestionale. In tal caso, l’incarico ricadrebbe nel divieto. La verifica di tali profili è rimessa all’esclusiva competenza dell’Amministrazione istante, chiamata a valutare anche la coerenza della soluzione organizzativa con i principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.