Conto giudiziale dell’agente contabile procedibile anche senza visto di regolarità (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 33 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La procedibilità del giudizio di conto non è subordinata all’esito positivo del controllo esercitato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, ma alla sola circostanza che quel riscontro sia stato effettuato. Il visto di regolarità amministrativo-contabile costituisce fase necessaria e prodromica del procedimento complesso di costituzione dell’agente contabile, non condizione di procedibilità del giudizio. La mancata apposizione del visto non impedisce quindi alla Corte dei conti di esaminare il conto, dovendo le risultanze del controllo supportare la successiva fase istruttoria. Il giudizio di conto e il giudizio di responsabilità contabile restano rimedi alternativi, retti dal principio electa una via, non datur recursus ad alteram, con coordinamento solo in sede esecutiva. L’eventuale impugnazione della sentenza di condanna è irrilevante ai fini della procedibilità del giudizio di conto.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale era investita dell’esame di quattro conti giudiziali relativi agli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020, resi da una società concessionaria del servizio di biglietteria di un sito museale statale. Il Magistrato relatore aveva deferito i conti al Collegio rilevando plurimi profili di irregolarità: assenza del visto di regolarità amministrativo-contabile, carenza della documentazione telematica dei biglietti, mancato riversamento degli introiti, tardività dei versamenti e omesso pagamento della quota percentuale sugli incassi dei servizi aggiuntivi. La Procura regionale aveva aderito integralmente alle conclusioni del relatore.

La società non si era costituita. La Direzione Regionale aveva nel frattempo trasmesso documentazione integrativa, rappresentando l’avvenuto pagamento parziale di somme in scomputo del debito. La causa era stata rimessa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitempo la questione della qualifica di agente contabile della società concessionaria, rinviando per economia processuale a quanto già precisato nelle precedenti decisioni della Sezione in sede di responsabilità contabile e di conto.

Il nodo centrale attiene all’assenza del visto di regolarità sulla base degli artt. 139, comma 2, 140, comma 1 e 145, comma 3, c.g.c.. La Corte richiama il proprio Parere n. 4/2020, secondo cui la parificazione amministrativa e il visto apposto dalla Ragioneria Territoriale costituiscono due fasi del medesimo procedimento complesso, propedeutico al deposito del conto. Da ciò deriva che la procedibilità è condizionata alla sola effettuazione del controllo, non al suo esito. Il d.P.R. n. 827/1959, fonte della funzione di controllo sui conti degli agenti della riscossione, richiede la dichiarazione dell’eseguito riscontro senza subordinare l’inoltro alla Corte a un esito positivo, dovendo piuttosto le risultanze supportare la successiva istruttoria. Il conto è pertanto dichiarato procedibile.

Nel merito, la Corte rileva la carenza di documentazione giustificatrice, che ha impedito ogni verifica di corrispondenza tra quanto attestato nei conti e i reports telematici. Richiamando la giurisprudenza contabile secondo cui l’agente deve dimostrare in modo esaustivo il corretto adempimento degli obblighi, dichiara l’irregolarità dei conti sotto tale profilo.

Quanto al mancato riversamento degli introiti, già oggetto di condanna in sede di responsabilità, il Collegio esclude che la Procura possa ottenere una nuova condanna per la medesima somma. I due giudizi sono rimedi alternativi e il principio electa una via rende inammissibile subordinare la procedibilità di un giudizio all’esito sfavorevole dell’altro; il coordinamento resta affidato alla fase esecutiva.

Infine, sulla tardività dei versamenti e sulla quota percentuale sui servizi aggiuntivi, il Collegio non è in grado di quantificare il dovuto per il singolo sito, mancando la tabella di calcolo. Dispone quindi la restituzione degli atti al Magistrato relatore per gli accertamenti necessari. Le spese sono poste al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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