Recupero in autotutela e oneri accessori nella responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 10 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella responsabilità amministrativo-contabile il ristoro integrale del danno in corso di causa, anche mediante recupero in autotutela dell’amministrazione danneggiata, integra una condizione sopravvenuta che impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per la parte di pretesa ormai soddisfatta, per difetto sopravvenuto dell’interesse ad agire. La domanda che residui e investa i soli oneri accessori di natura fiscale e previdenziale segue, invece, l’ordinario termine quinquennale di prescrizione, che decorre dalla conoscenza degli elementi costitutivi dell’illecito e non è interrotto da atti riferiti alla sola sorte capitale. Il giudice contabile può quindi accogliere l’una e dichiarare prescritta l’altra, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un dipendente dell’INPS per il danno conseguente allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali in assenza della prescritta autorizzazione, in violazione dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001. Le contestazioni riguardavano più incarichi; la prima sentenza della Sezione ha condannato il convenuto per uno solo di essi, in favore dell’INPS.

Proposto appello dalla Procura sul capo di inammissibilità, la Sezione giurisdizionale d’Appello ha annullato parzialmente la decisione e rimesso gli atti alla Sezione di primo grado per la prosecuzione del giudizio. Riassunta la causa, la Procura ha chiesto la condanna per la somma residua relativa a un ulteriore incarico, pari a euro 19.619,10, oltre rivalutazione, interessi e spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria la questione pregiudiziale prospettata dalla difesa, che ha dedotto l’avvenuto integrale recupero, da parte dell’INPS, delle somme oggetto di condanna per l’incarico in contestazione. Il ristoro, secondo la difesa, avrebbe determinato la sopravvenuta improcedibilità della domanda o, comunque, la cessazione della materia del contendere.

La Corte richiama l’orientamento contabile secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone la soddisfazione piena e irreversibile del diritto esercitato, con conseguente carenza sopravvenuta dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. Nel caso concreto, dalle note dell’INPS emerge il recupero in autotutela delle somme mediante ritenute sull’indennità di anzianità e sulle competenze di fine rapporto, per un totale di euro 19.400,01. Il Pubblico Ministero, in udienza, si è limitato a osservare che l’azione è stata incardinata al lordo e non al netto delle prestazioni, comprendendo anche gli oneri accessori.

Su questa base la Corte distingue due componenti della pretesa. Quanto alla sorte capitale al netto dei recuperi già effettuati con i cedolini, la domanda incontra il soddisfacimento integrale e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Quanto alla parte residua, relativa agli oneri accessori di natura fiscale e previdenziale, il Collegio esclude che gli atti interruttivi richiamati dalla Procura — il provvedimento disciplinare e la citazione innanzi al Giudice ordinario — si riferissero anche a tali importi: essi riguardavano soltanto la somma netta percepita e i relativi interessi. Assumendo come dies a quo la nota dell’INPS che richiama la sanzione disciplinare per l’incarico svolto nell’anno 2015, la Corte rileva che fino alla notifica dell’invito a dedurre, avvenuta in data 8 maggio 2023, non sono intervenuti atti interruttivi riferibili agli oneri accessori. La relativa pretesa è quindi prescritta per decorso del termine quinquennale. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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