Conto giudiziale dell’agente contabile e carenza della relazione dell’organo di controllo interno (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 206 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c. non può essere addebitata all’agente contabile, ma all’Amministrazione, che è tenuta per legge a porre in essere tale adempimento. Il conto che risulti sostanzialmente regolare sotto il profilo delle riscossioni e dei versamenti di fine gestione e che non presenti partite attinenti a precedenti gestioni va approvato, con conseguente discarico dell’agente ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c. Il rispetto del principio di alterità tra soggetto controllore e controllato riguarda la posizione dell’ente, non la responsabilità contabile dell’agente.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto relativo alla gestione di un agente contabile comunale per la riscossione dei diritti di emissione delle carte d’identità, per il periodo compreso tra l’inizio del 2020 e il 30 settembre 2020. Si tratta dell’ultima gestione dell’agente, circostanza che ne giustifica l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c..

Con la relazione di irregolarità, il magistrato istruttore segnalava due profili: la sottoscrizione del conto e il visto di regolarità in capo al medesimo soggetto, con violazione del principio di alterità tra controllore e controllato, e la mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno. L’Amministrazione depositava deduzioni difensive e documentazione; l’agente contabile non compariva all’udienza.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’accertamento della regolarità sostanziale del conto. Il conto giudiziale risulta sottoscritto, oltre che dall’agente, anche dal Responsabile del Servizio Finanziario, e la parificazione è stata approvata con deliberazione della Giunta comunale. Questi elementi escludono che la gestione sia stata resa senza un effettivo controllo da parte dell’ente.

Il Collegio rileva poi che il conto è regolare sotto il profilo delle riscossioni e dei versamenti di fine gestione e che non risultano partite attinenti a precedenti gestioni del medesimo agente. Il magistrato istruttore stesso aveva riconosciuto tale sostanziale regolarità, sicché non emergono profili di danno contabile.

Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., la sua assenza non è imputabile all’agente contabile, bensì all’Amministrazione, tenuta per legge a porre in essere l’adempimento. La Corte opera così una netta separazione tra la posizione dell’ente e la responsabilità del rendicontante: la carenza organizzativa dell’amministrazione non può tradursi in un pregiudizio per l’agente.

Sul contenuto della relazione, il Collegio richiama espressamente l’Ordinanza di questa Sezione n. 15 del 2023, secondo cui la relazione dovrebbe preferibilmente dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendendo la regolarità formale del conto, la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze del conto, la tipologia delle entrate e delle uscite, i versamenti in tesoreria e ogni evenienza che possa aver alterato l’assetto contabile.

In conclusione, la Corte approva il conto e dispone il discarico dell’agente contabile, demandando agli organi responsabili dell’ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge e l’adozione di ogni iniziativa utile a conformare l’azione amministrativa ai canoni di legalità e virtuosità. Nulla per le spese, non essendosi l’agente avvalso di un difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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