Danno erariale sterilizzato dall’utilità della prestazione eseguita su titolo falso (Corte dei Conti Sez. II App. n. 75 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta prodromica all’assunzione mediante esibizione di un falso titolo di studio non rende illecita la causa del rapporto, che va valutata in concreto e deve essere comune a entrambe le parti. Il giudice contabile, nel perimetro della responsabilità amministrativa, applica la regola della compensatio lucri cum damno di cui all’art. 1, comma 7-bis, legge n. 20/1994, che impone di valutare i vantaggi comunque conseguiti dalla pubblica amministrazione. Ove la prestazione lavorativa, di natura meramente esecutiva, sia stata effettivamente svolta e abbia prodotto utilità, il danno erariale resta integralmente sterilizzato. È ammissibile il ricorso alla valutazione dei vantaggi anche fuori dalla rigida disciplina dell’art. 2126 cod. civ., non essendo ravvisabile la radicale incompatibilità della prestazione con i valori fondamentali dell’ordinamento.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte ha convenuto in giudizio il ricorrente per sentirlo condannare al pagamento di euro 40.567,64 a titolo di danno erariale. La pretesa si fondava sulle retribuzioni corrisposte al medesimo per le supplenze svolte negli anni 2019, 2020 e 2021 come collaboratore amministrativo, incarichi ottenuti attraverso l’inserimento in graduatoria tramite un titolo di studio ritenuto falso.
La Sezione territoriale, con la sentenza gravata, ha riconosciuto la falsità del titolo e l’intenzionalità della condotta, ma ha escluso il nesso eziologico nella misura indicata dalla Procura. Ha valorizzato il possesso di un secondo diploma astrattamente idoneo e l’utilità della prestazione, riducendo equitativamente il danno al 40%, pari a euro 16.227,00. Il soccombente ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello affronta in via preliminare il tema della natura della prestazione. Il rapporto di lavoro poi svoltosi non è illecito nel suo oggetto, né contrario a norme imperative, ordine pubblico o buon costume: l’illiceità risiede nella condotta prodromica all’assunzione, non nella funzione economico-sociale del rapporto. Ne deriva l’esclusione di quella “radicale” incompatibilità tra prestazione e valori fondamentali dell’ordinamento che, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., giustificherebbe la totale privazione della tutela retributiva.
Sul piano della responsabilità amministrativa, la Corte richiama l’art. 1, comma 7-bis, legge n. 20/1994, che impone di tenere conto dei vantaggi “comunque conseguiti” dalla pubblica amministrazione o dalla comunità amministrata. La formula denota la volontà del legislatore di considerare ogni effetto positivo della condotta, a prescindere dalla sua liceità. Il Collegio respinge sul punto la tesi del Procuratore generale, che aveva sostenuto l’impossibilità di ricorrere alla valutazione dei vantaggi.
Il passaggio decisivo concerne la qualificazione delle mansioni. Le attività richieste al collaboratore amministrativo, come definite dal CCNL 2019/2021, sono meramente esecutive: accoglienza e sorveglianza degli alunni, pulizia dei locali, assistenza nelle mense e nei servizi igienici, collaborazione con i docenti, ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità. Si tratta di mansioni che non richiedono abilitazioni o specializzazioni particolari e che non richiamano quella professionalità tipica imposta dal possesso di un titolo accademico. Il precedente di questa Sezione (n. 159/2024; n. 259/2024) e la Sez. appello Sicilia n. 127 del 2010, invocati, riguardano casi di falsi diplomi di laurea richiesti quali presupposti di prestazioni specialistiche, non sovrapponibili alla fattispecie.
Quanto al titolo di studio alternativo, la Corte rileva che lo stesso giudice di prime cure ha riconosciuto la sua idoneità allo svolgimento delle mansioni e che, come si legge nella sentenza gravata, la questione della sua attitudine a collocare in graduatoria non è stata affrontata da alcuna parte, né dimostrata dal requirente. Di qui l’inconfigurabilità del danno da “miglior prestazione possibile”, che introduce una figura ipotetica, astratta e non provata, in deviazione rispetto all’impostazione originaria della Procura.
La prestazione è stata eseguita regolarmente, senza contestazioni disciplinari o note di demerito. L’utilità ricavata dall’amministrazione investe non una parte, ma l’intera prestazione. Il danno è perciò integralmente sterilizzato. L’appello è accolto e l’appellante, definitivamente prosciolto, è assolto dalla domanda attrice; le spese del grado, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
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Nota della Redazione
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