Responsabilità solidale dei contabili nel passaggio di gestione e obblighi di controllo (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 203 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il mancato versamento in tesoreria della giacenza di cassa da parte dell’agente contabile cessante, in assenza di un formale verbale di passaggio di consegne, integra irregolarità della gestione. Il conto e il verbale di passaggio di consegne costituiscono prova, salvo contraria dimostrazione, della giacenza iniziale al momento dell’affidamento delle funzioni gestorie e della consistenza finale al subentro del nuovo contabile. Ove sussista un debito dell’agente cessante, della gestione rispondono in via solidale ambedue i contabili avvicendatisi. Spetta all’organo di controllo interno, ai sensi dell’art. 139 c.g.c., dare conto dell’attività di verifica svolta sulla regolarità formale del conto e sulla corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto relativo alla gestione di un agente contabile della riscossione interna di un Comune, per il periodo 1.01.2018 – 18.04.2018, concernente i diritti per l’emissione delle carte d’identità. Il conto è riferito all’ultima gestione dell’agente contabile, ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c.

Con la relazione di irregolarità, il magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto, rilevando plurimi profili: la sottoscrizione e il visto di regolarità in capo al medesimo soggetto, in violazione del principio di alterità tra controllore e controllato; il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno e del provvedimento di legittimazione del contabile; l’assenza di idoneo verbale di passaggio di gestione; e, sul piano sostanziale, una giacenza di cassa di € 206,40 versata dall’agente subentrante anziché dall’agente uscente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento della irregolarità del conto. La giacenza relativa ai diritti riscossi nel periodo 01/03-18/04/2018, pari a € 206,40, non era stata versata dall’agente contabile uscente, ma dall’agente subentrante, che aveva provveduto all’integrale versamento.

Tale circostanza, in assenza di un formale verbale di passaggio di consegne, non è evincibile dal conto sottoscritto dall’agente cessante e dal responsabile del servizio finanziario, ma emerge soltanto all’esito di un riscontro sulla gestione dell’agente subentrante. Di qui l’esigenza di una puntuale documentazione non solo della movimentazione delle operazioni contabili, ma anche della consistenza iniziale e finale, ai fini dell’accertamento dell’effettivo carico della gestione, per evitare una confusione nella gestione stessa.

La Sezione afferma il principio della responsabilità solidale: laddove sussista un debito dell’agente contabile cessante, della gestione rispondono in via solidale ambedue i contabili avvicendatisi (richiamata Sez. Veneto, sent. n. 206/2015). Il conto e il passaggio di consegne costituiscono prova, salva contraria dimostrazione, della giacenza iniziale e della consistenza finale al subentro del nuovo contabile.

Il Collegio rileva inoltre che il mancato versamento in tesoreria da parte dell’agente cessante e il tardivo reintegro da parte del subentrante avrebbero dovuto formare oggetto di approfondimento da parte dell’organo di controllo. All’organo, ai sensi dell’art. 139 c.g.c., è affidato il compito di dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente la regolarità formale del conto, la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze del conto, la tipologia delle entrate e delle uscite, i versamenti in tesoreria e ogni evenienza che possa aver alterato l’assetto contabile (richiamata Sez. giur. Veneto, Ordinanza n. 15 del 2023).

Il Collegio dichiara pertanto l’irregolarità della gestione, demandando agli organi responsabili dell’ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge e l’adozione di ogni iniziativa conforme ai canoni di legalità e virtuosità dell’azione amministrativa. La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell’agente contabile, esonera dal provvedere sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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