Partecipazione indiretta in cooperativa di farmacie esclusa per difetto di sostenibilità finanziaria (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 110 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisto, anche indiretto, di una partecipazione societaria da parte di un ente locale è analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alle ragioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, nonché alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Il controllo demandato alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 è un controllo di conformità dell’atto ai parametri normativi e si conclude con un parere, anche negativo, che non inibisce l’operazione ma obbliga l’amministrazione che intenda discostarsene a motivare analiticamente e a dare pubblicità alle ragioni del dissenso. La sostenibilità finanziaria va verificata su un duplice piano, oggettivo e soggettivo, e richiede di regola un business plan o elaborato equivalente affidabile e attendibile.
Il Fatto
Il Comune di Rovigo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione consiliare con cui ha autorizzato l’acquisizione, da parte della società unipersonale in house preposta alla gestione delle farmacie comunali, di una partecipazione del valore di euro 10.400,00 in una cooperativa di esercenti farmacia, quale socio cooperatore. La quota corrisponde a una frazione minima del capitale sociale della cooperativa, già fornitore della società partecipata.
L’ente ha rappresentato il vantaggio mutualistico derivante dall’adesione, consistente in sconti, ristorni e servizi accessori, e ha corredato l’atto con lo statuto della cooperativa, il parere dell’organo di revisione e l’attestazione di avvenuta consultazione pubblica. Nel corso dell’istruttoria la Sezione ha chiesto chiarimenti sulla eventuale partecipazione già detenuta, sul perfezionamento dell’acquisto, sulla posizione debitoria della cooperativa e sul business plan. L’ente ha risposto che nessuna partecipazione era stata assunta e che si apprestava a revocare la deliberazione, senza però trasmettere la documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022, che attribuisce alla Corte dei conti il potere di deliberare sulla conformità dell’atto ai parametri dei commi 1 e 2, oltre che agli artt. 4, 7 e 8 dello stesso testo unico, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria. Richiamata la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, il Collegio qualifica la funzione come peculiare attività di controllo, i cui tempi, parametri ed esiti sono individuati dal legislatore.
Sul piano della competenza e del contenuto motivazionale, l’atto risulta adottato dal Consiglio comunale e preceduto da consultazione pubblica, in conformità all’art. 8 Tusp. I vincoli tipologici e finalistici appaiono soddisfatti: la cooperativa è soggetto di diritto privato con scopo mutualistico e l’attività di distribuzione del farmaco è coerente con l’oggetto sociale della partecipata, riconducibile al servizio pubblico locale di assistenza farmaceutica, presidiato dal diritto alla salute.
Le censure si concentrano invece sulla sostenibilità finanziaria. Nella accezione oggettiva, essa postula la capacità della società di garantire in via autonoma l’equilibrio economico-finanziario e va suffragata da un business plan affidabile e attendibile. Nella specie tale elaborato non è stato trasmesso, né prodotto a seguito della richiesta istruttoria, e l’organo di revisione, pur con parere favorevole, ha raccomandato la preventiva verifica dell’esposizione verso banche. Manca inoltre ogni analisi prospettica sulla posizione debitoria della cooperativa e sulla sua capacità di coprire i debiti con i flussi della gestione caratteristica.
Nella accezione soggettiva, il Collegio rileva che la verifica deve considerare i profili di onerosità indiretta derivanti dall’assunzione della qualifica di socio, anche in chiave prospettica di equilibrio di bilancio. Sebbene l’esiguità dell’investimento e la positiva rappresentazione patrimoniale della cooperativa non facciano emergere criticità per la sostenibilità diretta, mancano agli atti indicazioni sulla sostenibilità indiretta, mentre la partecipata opera come holding mista con elevata incidenza di partecipazioni nell’attivo. Il parere di regolarità tecnica, citato ma non trasmesso, e quello contabile, privo di impegno di spesa, non colmano la lacuna.
Quanto alla convenienza economica, la Sezione ritiene l’onere motivazionale sostanzialmente assolto, in proporzione alla modesta dimensione dell’operazione: il rapporto mutualistico e la posizione della cooperativa come principale fornitore della partecipata rendono congrue le ragioni addotte, pur in assenza di un’analisi comparativa strutturata. Anche la compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato è esclusa, per la minimalità della quota e la non idoneità a condizionare governance e mercato. Ciò nonostante, per il difetto di sostenibilità finanziaria, la Sezione rende parere negativo all’acquisizione, disponendone la trasmissione e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
Nota della Redazione
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