Conto giudiziale dell’agente di riscossione esteso a tutti gli incassi (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 187 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse, comprese quelle introitate con modalità dematerializzate. La nozione di maneggio di danaro pubblico di cui all’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 non postula la materiale detenzione del denaro, ma la disponibilità dello stesso, che sussiste indipendentemente dalla concreta modalità di incasso. Ne deriva che il conto che descriva la sola gestione in contanti è improcedibile, perché non assolve all’obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda un agente contabile della riscossione per un comune, chiamato a rendere cinque conti giudiziali relativi ai diritti di stato civile, ai diritti di segreteria e ai diritti sul rilascio delle carte di identità, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.

Il Magistrato designato, con la relazione di irregolarità, ha chiesto la fissazione dell’udienza per la discussione del giudizio. La questione preliminare posta riguarda la sufficienza dei dati contabili depositati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di resa del conto: le gestioni rendicontate includono solo le somme riscosse per contanti, senza considerare gli importi introitati tramite modalità diverse. Da qui la richiesta di dichiarare improcedibili i conti. L’agente contabile, comparso personalmente all’udienza pubblica, ha chiesto dichiararsi la regolarità dei conti e il conseguente discarico; il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide la relazione del Magistrato designato. Il punto di partenza è l’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000, che impone la resa del conto a ogni agente contabile che abbia maneggio di danaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni dell’ente locale, assoggettandolo alla giurisdizione della Corte dei conti. La fattispecie soggettiva è ampia: ricomprende non solo il tesoriere, ma chiunque abbia, a qualsiasi titolo, disponibilità di danaro pubblico.

Il passaggio centrale riguarda la nozione di maneggio di danaro pubblico. Essa non coincide con la materiale detenzione, ma con la disponibilità del denaro, che prescinde dalla concreta modalità di riscossione. L’agente contabile è titolare di ciascuna operazione contabile, che per legge e per provvedimento di nomina cura dall’inizio alla fine, e dispone del denaro versato dal contribuente in piena autonomia, anche quando non vi sia apprensione materiale dello stesso.

La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento: Sez. giur. Calabria nn. 58/2023 e 61/2023, in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA; Sez. giur. Calabria n. 234/2022, sui pagamenti tramite bonifico bancario; Sez. giur. Toscana n. 285/2017; Sez. giur. Sardegna n. 294/2018; da ultimo Sez. giur. Calabria nn. 219, 221 e 222 del 2024. Da tale indirizzo discende che il conto deve comprendere tutti i crediti dell’amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione è effettuata da altri soggetti o con modalità differenti dal contante.

La conclusione opposta sottrarrebbe al giudizio di conto le gestioni dematerializzate del denaro pubblico. I conti in esame, limitandosi a descrivere le operazioni in contanti, non offrono il completo esame delle attività compiute nell’esercizio di riferimento e sono pertanto improcedibili. Il Collegio precisa che i conti dichiarati improcedibili devono essere nuovamente compilati dall’agente contabile, presentati all’amministrazione per il controllo e la parifica e da questa depositati presso la Sezione giurisdizionale; in caso di mancata nuova compilazione, l’agente sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della Procura regionale, ai sensi dell’art. 141 c.g.c. Nulla per le spese ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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