Arretrati contrattuali del personale e competenza dell’Osl nel dissesto: spetta alla nuova gestione la copertura in bilancio (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 96 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dissesto finanziario e di competenza dell’Organo straordinario di liquidazione (Osl), la regola generale attribuisce alla gestione liquidatoria i debiti dell’Ente sorti prima della dichiarazione di dissesto, con accollo anche dei crediti accertati in epoca successiva, purché riferibili a prestazioni già effettuate. Il diritto agli arretrati contrattuali del personale, tuttavia, sorge solo con la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo nazionale di lavoro, con la quale si prevedono nuovi oneri per l’Ente. Ne consegue che, se il CCNL è stipulato in data successiva alla dichiarazione di dissesto, gli arretrati a esso relativi — ancorché riferiti ad annualità precedenti — non rientrano nella competenza dell’Osl, ma gravano sulla nuova gestione, che deve darvi copertura nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso secondo gli ordinari canoni di contabilizzazione.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune siciliano, dichiarato il dissesto finanziario nell’aprile 2024, chiedeva un parere alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana. Con l’insediamento dell’Osl era stato avviato l’iter per l’ammissione alla massa passiva dei crediti relativi a fatti e atti antecedenti al 31 dicembre 2023. Tra le istanze di ammissione figuravano anche richieste di corresponsione di arretrati contrattuali derivanti dal CCNL 2019-2021, sottoscritto il 16 luglio 2024, quindi in data successiva alla dichiarazione di dissesto. L’Ente non aveva effettuato alcun accantonamento né trasferito residui all’Osl, e non era stato ancora approvato il bilancio riequilibrato, essendo l’ultimo quello relativo alle annualità 2022-2024.
Il quesito verteva sull’individuazione del soggetto obbligato alla liquidazione degli arretrati: se l’Osl, con le conseguenze in tema di cronologia delle istanze, ovvero l’Ente, sul presupposto che il diritto agli arretrati nasce con la sottoscrizione definitiva del contratto, sebbene riferito ad annualità precedenti il dissesto. In tal caso, si chiedeva inoltre se la copertura dovesse essere stanziata in competenza 2026 o in altra sede.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente esaminato i presupposti di ammissibilità della richiesta, soggettivi e oggettivi. Sotto il profilo soggettivo, l’istanza è stata ritenuta ammissibile in quanto proposta dal Comune e sottoscritta dal Sindaco, organo legittimato ai sensi dell’art. 50, comma 2, D. Lgs. 267/2000. Sotto il profilo oggettivo, il quesito è stato considerato inerente alla materia della contabilità pubblica e formulato in termini generali e astratti. La Sezione ha escluso che la questione vertesse sull’interpretazione di norme del contratto collettivo, per la quale difetterebbe la competenza consultiva, essendo riservata all’ARAN.
Nel merito, la Sezione ha evidenziato la complessità della questione, richiamando il duplice orientamento: da un lato, la giurisprudenza contabile e amministrativa che attribuisce all’Osl i debiti la cui prestazione si è svolta nel periodo di sua competenza, anche se accertati successivamente, in ragione dell’aspetto sostanzialistico del tempo di effettuazione della prestazione. Dall’altro lato, la peculiarità del caso in esame: il diritto agli arretrati contrattuali non è sorto con l’esecuzione della prestazione lavorativa, ma solo con la stipula del contratto collettivo.
La sottoscrizione definitiva del CCNL, intervenuta in data successiva alla dichiarazione di dissesto, è l’atto che genera il diritto e che introduce nuovi oneri per l’Ente. Tale circostanza differenzia il caso in esame dalle fattispecie in cui il debito, ancorché non ancora liquidato, era già sorto in capo all’Ente dissestato. La Sezione ha pertanto concluso che la corretta attribuzione degli arretrati è alla nuova gestione, che deve provvedere alla relativa copertura nel bilancio di previsione 2026, secondo gli ordinari canoni di contabilizzazione.
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Nota della Redazione
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