Passaggio di consegne e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 226 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le irregolarità di natura meramente formale del verbale di passaggio di consegne, in particolare la redazione sintetica e l’apposizione della clausola di riserva per verifica non sciolta, non incidono sulla regolarità del conto giudiziale del consegnatario di beni mobili, né impongono la segnalazione alla Procura contabile, quando risulti una situazione straordinaria di oggettivo impedimento alla ricognizione dei beni non addebitabile all’agente. Il conto debitamente parificato e corredato del visto di regolarità amministrativo-contabile è idoneo a rappresentare le risultanze della gestione; il Collegio dispone pertanto il discarico dell’agente ai sensi dell’art. 149, commi 2 e 3, cod. giust. cont., con accertamento delle rimanenze finali.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione, per il periodo 01.09.2022-31.12.2022, di un agente contabile consegnatario di beni mobili di una Questura, addetto alla gestione dei libretti per licenze di porto d’armi e di caccia. Il conto, depositato in data 24.10.2023, è stato sottoposto a istruttoria e il magistrato ha riferito al Presidente della Sezione in ordine ad alcune irregolarità attinenti al passaggio di consegne tra il consegnatario cessante e quello subentrante.

Le criticità segnalate hanno indotto l’iscrizione a ruolo di udienza del conto. L’agente ha depositato memoria, allegando documentazione sulle difficoltà organizzative del periodo di transizione, e all’udienza il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione di regolarità del conto e per il discarico dell’agente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica del conto sotto il duplice profilo formale e sostanziale. Sotto il profilo formale non emergono irregolarità, risultando il conto debitamente parificato e corredato del visto di regolarità amministrativo-contabile del Direttore della Ragioneria territoriale competente. Sotto il profilo sostanziale il conto, compilato su modello analogo a quello previsto dal d.P.R. n. 194/1996, è idoneo a rappresentare le risultanze della gestione ai sensi dell’art. 140, comma 2, cod. giust. cont.

La questione centrale riguarda il verbale di passaggio di consegne. Il magistrato istruttore aveva rilevato che il verbale era redatto in forma sintetica, privo del registro dei buoni di carico e scarico e del controllo sulla regolarità delle scritture contabili, e che il subentrante lo aveva sottoscritto con riserva per verifica, mai sciolta, al di fuori dei casi eccezionali previsti dall’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 254/2002.

Il Collegio non sottovaluta tali profili. Rileva tuttavia che la documentazione allegata dall’agente dimostra una situazione straordinaria di oggettivo impedimento alla ricognizione del materiale: da un lato la dismissione del sistema informativo GECO, in uso sino al momento immediatamente precedente al passaggio di consegne; dall’altro l’anomala protrazione dell’implementazione del nuovo sistema in sostituzione, con conseguente mancanza di credenziali e del profilo di consegnatario.

Su questo presupposto il Collegio afferma che, pur dovendo le circostanze essere più correttamente esplicitate nel verbale in ossequio all’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 254/2002, la riscontrata violazione di carattere formale non incide, nel caso concreto, sulla regolarità del conto, né impone la segnalazione alla Procura della Corte dei conti prevista dal terzo comma del medesimo articolo. Il conto viene dunque approvato, con discarico dell’agente e accertamento delle rimanenze finali per i conti successivi. Non è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di statuizione di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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