Conto giudiziale azioni: consegnatario è chi ha disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 52 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e di quote di partecipazione societaria va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Nell’ambito degli enti locali, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale qualità è assunta dal sindaco quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. L’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione, non di mera detenzione: il conto deve contenere anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. Il conto giudiziale va reso anche per i titoli dematerializzati, sussistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio sul conto reso da un soggetto privo della qualità di consegnatario.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo all’esercizio 2022 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto era stato reso dal direttore generale della medesima società partecipata.
Il magistrato designato all’esame del conto, rilevato un più recente orientamento della giurisprudenza contabile, ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. La questione riguarda l’individuazione del soggetto effettivamente tenuto alla resa del conto, profilo che condiziona la stessa ammissibilità del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della legittimazione a rendere il conto. Muovendo dall’orientamento richiamato dal magistrato relatore, osserva che il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione non è il soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.
Quanto agli enti locali, la giurisprudenza ha chiarito che, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Il Collegio richiama l’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui “per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”.
La Corte sottolinea la distinzione tra gestione e detenzione: l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione, rappresentando l’ente alle riunioni societarie ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione sociale.
Da tale qualificazione discende il contenuto del conto. Esso non deve limitarsi alla descrizione dei titoli, alla consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e all’indicazione delle variazioni, ma deve esporre anche le modalità di esercizio della gestione da parte della società e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. Il Collegio precisa inoltre che il conto va reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo per essi l’esigenza informativa sui poteri di gestione.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli e quindi non legittimato a renderlo. Conclude pertanto per l’improcedibilità del giudizio, con nulla per le spese.
Nota della Redazione
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