Inconfigurabilità dell’obbligo di resa del conto per i consegnatari di beni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 163 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo al consegnatario di beni mobili o materie per i quali non sussista un debito di custodia ai sensi degli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, un obbligo di resa del conto giudiziale. Il conto del consegnatario, pur redatto secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, non è pertanto soggetto a giudizio di conto. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale interessato e nessuna statuizione sulle spese in ragione della pronuncia in rito.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte è investita del giudizio di conto iscritto sul conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2020 di un agente contabile, nella qualità di consegnatario di beni di un ente locale. Il conto, depositato nel settembre 2023, è qualificato come conto del consegnatario e ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996.

La gestione oggetto del giudizio non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia un debito di custodia. La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto, e su tale conclusione si pronuncia il Collegio.

La Motivazione della Corte

Il punto di partenza è la qualificazione del conto. Esso è formalmente un conto del consegnatario, redatto secondo il modello contabile previsto dal d.P.R. n. 194/1996 per gli enti locali. La Corte però verifica la sostanza della gestione sottostante, che non attiene a beni mobili o materie rispetto ai quali l’agente abbia il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il rinvio dell’art. 93 TUEL.

Da qui la conseguenza giuridica. Se manca il presupposto sostanziale del rapporto di custodia, non è configurabile alcun obbligo di resa del conto giudiziale. Il modello formale adottato non è sufficiente a radicare la giurisdizione contabile in materia di conto: rileva la natura effettiva dei beni e della gestione, non l’etichetta del prospetto.

Il Collegio richiama sul punto la pacifica giurisprudenza contabile, citando le pronunce della Sezione Piemonte n. 217/2018, della Sezione Abruzzo nn. 89 e 102/2015, della Sezione Toscana nn. 60 e 61/2016, della Sezione Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e della Sezione Calabria n. 323/2013. Tali decisioni convergono nel ritenere non configurabile, con riguardo ai beni suddetti, un obbligo di resa del conto giudiziale.

Alla conclusione della Procura segue dunque l’accoglimento della prospettazione. Il giudizio in epigrafe è improcedibile, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di pronuncia in rito. La decisione è stata adottata in camera di consiglio e depositata il 25 novembre 2024, con annotazione a tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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