Improcedibile il conto delle azioni reso dal direttore della partecipata (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 81 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale relativo a titoli azionari e quote di partecipazione deve essere reso dal soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, cioè da chi esercita per legge o per delega i diritti dell’azionista, e non dal detentore materiale dei titoli. Nell’ambito degli enti locali, in mancanza di nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, la veste di agente contabile spetta al sindaco o al presidente dell’ente, quali organi di vertice, oppure a un loro delegato, come conferma l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio con le relative variazioni, le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni, ed esporre i valori secondo il criterio del patrimonio netto, per garantire un’esposizione contabile veritiera e trasparente. Il conto reso da soggetto privo della qualità di consegnatario è improcedibile.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale delle azioni di una società partecipata dell’ente, per l’esercizio 2021, ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile, ai fini di una pronuncia sulla procedibilità. Nel conto il soggetto indicato come consegnatario era il direttore generale della medesima società partecipata.
Il magistrato istruttore ha segnalato che, secondo un orientamento più recente, alla resa del conto sarebbe tenuto non chi detiene materialmente i titoli, ma chi ne ha la disponibilità giuridica in quanto incaricato di esercitare i diritti dell’azionista. Ha inoltre rilevato l’omessa resa del conto da parte del consegnatario individuato nell’organo di vertice dell’ente o in un dirigente delegato, la mancanza del visto di regolarità, l’assenza di una relazione sulla gestione, l’esposizione del valore al nominale anziché al patrimonio netto e la difformità tra l’elenco delle partecipazioni del conto e quello della deliberazione consiliare di revisione periodica. Il Procuratore regionale ha chiesto in via principale l’improcedibilità e in subordine l’irregolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la procedibilità del conto relativo a titoli azionari reso dal direttore generale della società partecipata. Il punto di partenza è l’individuazione del consegnatario, che la giurisprudenza contabile identifica non nel soggetto con disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.
La Corte richiama il consolidato indirizzo delle sezioni giurisdizionali, secondo cui l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione. Su questa base, in mancanza di delega a dirigenti, la qualità di agente contabile spetta all’organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, che riserva ai diritti di socio degli enti locali al sindaco o al presidente o a un loro delegato.
Da ciò discende il contenuto necessario del conto: esso deve riportare la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio con il motivo delle variazioni, le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni, nonché tutte le partecipazioni detenute. Il Collegio richiama anche l’orientamento secondo cui il conto va reso pure per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e permanendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.
Quanto ai valori, la Corte ribadisce che la determinazione delle azioni all’inizio e alla fine dell’anno di riferimento deve avvenire con il criterio del patrimonio netto, idoneo a evidenziare la situazione finanziaria reale e trasparente delle partecipazioni. Il conto deve inoltre essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione, che consenta di avere contezza delle direttive impartite e dei soggetti delegati a rappresentare l’ente nell’assemblea degli azionisti.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che il conto è stato reso dal direttore generale della società partecipata, soggetto privo della qualità di consegnatario perché non incaricato di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del conto giudiziale, con assorbimento delle ulteriori censure di irregolarità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.