Conto giudiziale azioni comunali improcedibile senza investitura formale del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 79 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di un ente locale va individuato nel soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, non in chi ne ha la mera disponibilità materiale. In mancanza di nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, assume la veste di agente contabile il Sindaco, ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale reso da soggetto privo di investitura formale e di specifiche competenze in materia di gestione e controllo delle partecipazioni è improcedibile. Nel merito, il conto deve riportare tutte le partecipazioni detenute, essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione ed esporre i valori secondo il criterio del patrimonio netto, e non del valore nominale.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale delle partecipazioni societarie di un Comune, per l’esercizio 2022, rimette gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c. Manifesta dubbi sulla legittimazione della sottoscrittrice del conto, in assenza di formale provvedimento di nomina, e rileva l’omessa dettagliata relazione sulla gestione, una variazione non motivata delle quantità e del valore di alcune partecipazioni, l’esposizione al valore nominale anziché al patrimonio netto e la mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni e quello della deliberazione consiliare di revisione periodica.
Il Procuratore regionale condivide le perplessità e chiede dichiararsi, in via preliminare, improcedibile e nel merito irregolare il conto. Il Sindaco, con nota, riconosce le criticità, invoca la buona fede dell’amministrazione e l’assenza di danni per l’erario, chiedendo un termine per correggere il rendiconto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare della procedibilità di un conto relativo a titoli azionari reso da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’ente, privo di investitura formale e di specifiche competenze in materia di gestione e controllo delle partecipazioni.
La giurisprudenza contabile, osserva la Sezione, individua il consegnatario non nel soggetto che ha la disponibilità materiale dei titoli, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista (sez. giur. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. giur. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. giur. Molise n. 64 del 2017). In mancanza di nomina di dirigenti delegati alla gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, quale organo di vertice, ad assumere la veste di agente contabile, come conferma l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui i diritti di socio degli enti locali sono esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato.
Il consegnatario di azioni, prosegue la Corte, svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’Ente nelle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione. Da ciò deriva che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio con l’indicazione del motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. I valori vanno determinati secondo il metodo del patrimonio netto, idoneo a evidenziare la reale situazione finanziaria delle partecipazioni e la loro incidenza sul bilancio dell’Ente (sez. controllo Regione siciliana n. 90 del 2023; sez. giur. Piemonte sent. ord. n. 22 del 2022; sez. giur. Piemonte sent. nn. 97 e 98 del 2024).
Poiché il conto risulta sottoscritto da un soggetto privo di investitura formale, il Collegio lo dichiara improcedibile, restando assorbita ogni valutazione di merito. Nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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