Criticità gestionali nel progetto PNRR di riqualificazione del complesso PSER a Napoli (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 11 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione finanziato con risorse del PNRR, esercitato ai sensi dell’art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77/2021, accerta profili di criticità quali il disallineamento dei dati dichiarati dal soggetto attuatore rispetto a quelli registrati nel sistema ReGiS, ritardi nell’avanzamento economico-finanziario e incertezze sul rispetto del cronoprogramma. L’accertamento di tali criticità non configura un automatismo con la responsabilità di singoli funzionari o amministratori, ma impone all’ente di adottare misure correttive e di trasmettere una relazione di aggiornamento per scongiurare il rischio restitutorio.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato un procedimento di verifica sulla gestione del progetto di “Riqualificazione Urbana ed Ambientale sostenibile del complesso residenziale PSER in via della Bontà – Marianella”, finanziato con risorse PNRR per un valore complessivo di 18.000.000,00 euro. Il Comune di Napoli, in qualità di soggetto attuatore e destinatario del finanziamento, è stato destinatario di una richiesta istruttoria volta ad acquisire informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla gestione amministrativo-contabile dell’intervento.
In riscontro, l’Ente ha fornito una relazione sullo stato delle procedure di gara, sull’andamento dei lavori e sulla gestione finanziaria. I lavori, consegnati in data 29 febbraio 2024, risultavano in corso con una previsione di conclusione entro il 1° marzo 2026, salvo opere esterne. La Sezione ha quindi proceduto alla verifica dei dati dichiarati, confrontandoli con le risultanze del sistema di monitoraggio ReGiS.
La Motivazione della Corte
L’attività istruttoria si inquadra nel controllo sulla gestione di cui all’art. 100 Cost. e all’art. 3 della legge n. 20/1994, volto a verificare la legittimità, la regolarità e l’efficacia dell’azione amministrativa. La Sezione ha rilevato un disallineamento tra i dati sul cronoprogramma dichiarati dall’Ente e quelli presenti in ReGiS: la data di inizio “prevista” ed “effettiva” risultava indicata come 1° gennaio 2021, nonostante il cantiere fosse stato consegnato solo nel febbraio 2024.
In ordine allo stato di realizzazione, il Comune ha dichiarato lavori contabilizzati al 30% del totale. I dati estrapolati dal sistema informativo evidenziavano invece costi realizzati per circa il 19,5%, con pagamenti e importi rendicontati sensibilmente inferiori rispetto a quanto dichiarato. La Sezione ha inoltre sottolineato che la previsione di conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2026 non ricomprenderebbe le opere esterne, senza che l’Amministrazione abbia chiarito l’impatto di tale circostanza sul raggiungimento dei target previsti e sul connesso rischio restitutorio.
Ulteriori profili di criticità attengono alla mancata compiuta informativa sulla concorrenza di un cofinanziamento regionale di 600.000,00 euro — pur dichiarando l’insussistenza di un doppio finanziamento — e alla mancata valutazione dei costi di gestione delle opere una volta completate. Quanto ai controlli interni, pur prendendo atto delle strutture di monitoraggio costituite e dei protocolli d’intesa istituiti, la Sezione ha invitato l’Ente a illustrare le attività concretamente svolte.
Alla luce di tali riscontri, la Corte ha accertato, allo stato degli atti, la presenza di profili di criticità nella gestione del progetto e ha disposto la trasmissione di una relazione di aggiornamento entro il 15 febbraio 2026, raccomandando al contempo l’adozione di ogni misura utile per la realizzazione dell’intervento nel rispetto dei termini PNRR e la solerte implementazione della fase di rendicontazione attraverso il sistema ReGiS.
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Nota della Redazione
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