Consegna titoli azionari, conta la disponibilità giuridica e non materiale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 133 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di un ente pubblico è individuato non in chi ne ha la disponibilità materiale, ma in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. In mancanza di dirigenti nominati per la gestione delle partecipazioni, per il Comune assume la veste di agente contabile il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, poiché permane l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Il giudizio sul conto reso da soggetto non qualificabile come consegnatario è improcedibile.
Il Fatto
La vicenda riguarda un conto giudiziale relativo a titoli azionari di una società partecipata da un Comune, reso alla Sezione giurisdizionale dalla stessa società partecipata per il tramite del proprio direttore generale. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio.
Il dubbio attiene all’individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto: secondo un orientamento più recente, l’obbligo graverebbe non sul detentore materiale dei titoli, ma sul soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale, nelle proprie conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, perché il conto era stato reso da chi non poteva qualificarsi consegnatario dei titoli e delle quote di partecipazione dell’ente e non era quindi legittimato a rendere il conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della procedibilità muovendo dalla nozione di consegnatario. La giurisprudenza contabile ha chiarito che il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione si individua in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista, e non in chi ne ha la mera detenzione materiale. Il riferimento è all’orientamento espresso dalle sezioni Toscana (n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010), Veneto (n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017) e Molise (n. 64 del 2017).
Quanto al Comune, la giurisprudenza ha precisato che, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Conferma espressa viene dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
La Corte sottolinea la natura dell’attività: il consegnatario di azioni non è chiamato a una mera custodia, ma a un’attività di gestione, rappresentando l’ente alle riunioni sociali ed esercitando in proprio o per delega i diritti connessi alla partecipazione, con disponibilità giuridica e non solo materiale. Da ciò discende il contenuto del conto, che deve indicare non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e il motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche.
Coerentemente, il conto giudiziale è dovuto anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo per essi l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Poiché nel caso concreto il conto è stato reso dalla società partecipata tramite il proprio direttore generale, soggetto privo della qualifica di consegnatario dei titoli, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio sul conto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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