Conto giudiziale azioni, legittimato il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 48 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e di quote di partecipazione societaria è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Nei confronti del Comune, in mancanza di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice, ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio sul conto reso da chi, non essendo consegnatario, non è legittimato a renderlo.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale di Bolzano è investita del conto giudiziale relativo all’esercizio 2021 del consegnatario di azioni della società Ecocenter, partecipata dal Comune di Dobbiaco. Il conto è stato reso dal direttore generale della medesima società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, segnalando un orientamento giurisprudenziale secondo cui alla resa del conto sarebbe tenuto non il detentore materiale dei titoli, ma chi ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non essendo il soggetto che ha reso il conto qualificabile come consegnatario dei titoli.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della corretta individuazione del consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione ai fini della resa del conto giudiziale. Muovendo dall’orientamento richiamato dal relatore, la Sezione ricostruisce l’istituto in termini di disponibilità giuridica e non di mera detenzione materiale.

La giurisprudenza contabile ha chiarito che, per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco che assume la veste di agente contabile. La conclusione trova conferma nell’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

L’agente contabile consegnatario di azioni, osserva la Corte, è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, disponendone sul piano giuridico. Da ciò discende un preciso contenuto del conto, che deve indicare non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e le variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

Il Collegio precisa inoltre che il conto giudiziale va reso anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e in quanto permane, anche per essi, l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.

Su queste basi, poiché il conto è stato reso da un soggetto che non può essere qualificato come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente e che, quindi, non era legittimato a renderlo, la Sezione dichiara improcedibile il giudizio. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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