Controllo concomitante e insussistenza di irregolarità gestionali sul Piano antiviolenza (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 46 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo concomitante sulla gestione, il Collegio presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato rileva l’insussistenza, allo stato degli atti, di irregolarità gestionali tali da dare luogo a specifiche raccomandazioni o alla segnalazione delle più gravi responsabilità dirigenziali di cui all’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. Il giudizio di insussistenza presuppone che le criticità pregresse, già emerse in sede istruttoria, risultino superate in base alla documentazione versata in atti. La funzione di controllo concomitante non si traduce in un sindacato di merito sulle scelte amministrative, ma verifica la compatibilità della gestione con i parametri di regolarità e la ricorrenza dei presupposti per l’attivazione del procedimento di cui all’art. 22, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 76/2020.
Il Fatto
Il Collegio del controllo concomitante ha assoggettato al proprio esame, con la programmazione annuale, l’intervento denominato Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne, di cui è amministrazione titolare il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’istruttoria si è articolata in due richieste di informazioni. La prima, trasmessa nel marzo 2024, ha chiesto il quadro delle risorse stanziate, le azioni e gli obiettivi con cronoprogramma, lo stato di avanzamento, gli esiti del monitoraggio e lo stato di predisposizione del Piano per il triennio successivo. La seconda, inviata nel maggio 2024, ha riguardato specificamente alcune criticità già emerse, tra cui l’Asse Prevenzione – Priorità 1.4, la governance dei centri antiviolenza e delle Case rifugio, i risultati del monitoraggio dell’Osservatorio e i tempi di adozione del nuovo Piano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla cornice normativa del Piano. L’art. 5 del d.l. n. 93/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2013, ne prevede l’elaborazione da parte del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità, con cadenza almeno triennale e in sinergia con la Convenzione di Istanbul, ratificata ai sensi della legge n. 77/2013. Il Piano opera nei limiti delle risorse finanziarie previste e si articola in Assi, Priorità e Aree di intervento.
L’istruttoria ha fatto emergere un primo profilo di incompletezza: l’amministrazione, in risposta alla prima nota, ha illustrato gli interventi svolti senza allegare un cronoprogramma e senza indicare gli obiettivi da raggiungere entro la fine del 2024. Analogamente, sul monitoraggio l’amministrazione ha richiamato l’accordo con l’Istat e il supporto del CNR e di Formez, senza relazionare le attività svolte né elencare le criticità emerse.
La seconda richiesta istruttoria ha ottenuto riscontro integrale. Sui cronoprogrammi il Collegio osserva che il Piano non prevede alcun vincolo tassativo di forma o contenuto: la difficoltà di lettura, inizialmente segnalata per assenza di legenda, è stata chiarita dalla stessa amministrazione, facendo emergere una complessiva linearità. Sull’Asse Prevenzione – Priorità 1.4 l’amministrazione ha rappresentato la pubblicazione di un bando per l’ottimizzazione del sito dedicato, così rendendolo più accessibile alle vittime. Sulla governance dei centri antiviolenza e sul relativo finanziamento, l’attività di monitoraggio e i tavoli con Regioni, ANCI e associazioni hanno consentito di affrontare e superare le criticità.
Il Collegio trae quindi la sintesi conclusiva: le pregresse criticità relative all’Asse Prevenzione – Priorità 1.4 e alla governance e al finanziamento dei centri antiviolenza e delle Case rifugio risultano superate, né emergono ulteriori specifiche criticità con riferimento alle misure economiche volte a favorire il reinserimento delle donne nel mondo del lavoro. Non ricorrono pertanto i presupposti di irregolarità gestionali idonei a fondare raccomandazioni o segnalazioni di responsabilità.
Il dispositivo rileva l’insussistenza, allo stato degli atti, delle condizioni per le raccomandazioni e per l’attivazione del procedimento di cui all’art. 22, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 76/2020. La deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 ed è trasmessa al Ministro per le Pari Opportunità, al Capo del Dipartimento e alle Commissioni parlamentari competenti.
Nota della Redazione
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