Responsabilità erariale per distrazione di fondi europei e citazione tardiva inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 48 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto privato che assume l’obbligo di destinare un finanziamento pubblico al fine previsto instaura con la pubblica amministrazione un rapporto di servizio, con la conseguenza che la giurisdizione contabile sussiste anche nei confronti di chi amministra o rappresenta la società beneficiaria, ove la condotta abbia distolto i fondi dal fine pubblico. Il parametro della giurisdizione è dato dalla provenienza pubblica delle risorse e dal dovere di assicurarne la destinazione, non dalla natura del soggetto. La responsabilità amministrativa presuppone l’accertamento del danno erariale, valutato secondo il criterio del più probabile che non. L’inammissibilità della citazione per tardività deve essere ritualmente eccepita dal convenuto interessato e non opera d’ufficio; la notifica di un invito a dedurre integrativo non proroga il termine legale rispetto agli originari invitati.
Il Fatto
La Procura regionale ha evocato in giudizio i convenuti per il risarcimento del danno in favore di una finanziaria regionale, articolato in due progetti finanziati con risorse pubbliche, nazionali ed europee. L’addebito concerne la distrazione dei fondi dal fine pubblico, per la produzione di documentazione di rendicontazione oggettivamente artefatta.
Alcuni convenuti, costituitisi, hanno eccepito il difetto di giurisdizione, la prescrizione e la tardività della citazione. Il giudizio è giunto alla decisione dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato e di sospensione del processo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione. I finanziamenti sono stati deliberati da una società in house a totale partecipazione pubblica, soggetta alla giurisdizione contabile, e la giurisdizione si radica anche in ragione della natura pubblica delle risorse impiegate.
Il baricentro del riparto si è spostato dalla qualità del soggetto alla natura del danno e degli scopi perseguiti. È sufficiente che il beneficiario privato, disponendo della somma in modo diverso dal preventivato, abbia frustrato lo scopo dell’amministrazione. La giurisdizione si estende quindi alle persone fisiche che hanno diretto o rappresentato le società beneficiarie.
La Corte respinge la richiesta di sospensione del giudizio: manca il rapporto di pregiudizialità tecnica richiesto dall’art. 106 c.g.c., restando i giudizi reciprocamente indipendenti anche quando investono i medesimi fatti.
Nel merito, il danno erariale consegue allo sviamento del finanziamento dalle finalità per cui è stato concesso. Gli accertamenti hanno evidenziato che la quasi totalità del personale non è stata coinvolta nei progetti e non ha sottoscritto i rendiconti, e che la sperimentazione prevista non è stata mai resa. La responsabilità penale, governata da principi diversi, non incide sull’accertamento contabile.
Quanto alla tardività, la Corte distingue: la citazione è inammissibile rispetto ai convenuti che hanno ritualmente eccepito l’eccezione, mentre la relativa nullità non è rilevabile d’ufficio rispetto agli altri, per i quali la citazione resta tempestiva. La Corte riconosce infine il contributo causale dei soggetti evocati oltre il termine, quantificandolo nel 25% del danno, e qualifica la domanda verso gli organi del concordato come richiesta di intervento adesivo.
Nota della Redazione
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