Conto giudiziale azioni: legittimato è il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 69 del 27.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione societaria va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Per le partecipazioni di enti locali, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio sul conto reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale per l’esercizio 2022 del consegnatario di azioni di una società partecipata dal Comune di Egna. Il conto è stato reso dal direttore generale della medesima società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, perché il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e quindi non legittimato a rendere il conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della corretta individuazione del consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione. La giurisprudenza contabile ha precisato che tale soggetto non coincide con chi ha la disponibilità materiale dei titoli, bensì con chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista: sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017.

La Corte richiama il principio secondo cui, per il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Tale conclusione è confermata dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato: sez. Toscana n. 127 del 2020.

Il Collegio sottolinea che l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’Ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica e non materiale: sez. Toscana n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. Veneto n. 99 del 2019.

Da ciò discende un preciso contenuto del conto, che deve indicare non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con le ragioni delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche: sez. Veneto n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. Molise n. 64 del 2017; sez. Veneto n. 99 del 2019.

In coerenza con tale impostazione, è stato rilevato che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e perché permane, anche per essi, l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione: sez. Toscana n. 20 del 2024.

Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio relativo al conto in esame, non essendo il soggetto che lo ha reso qualificabile come consegnatario. Stante il tenore della pronuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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