Falsa dichiarazione titoli e servizio danno erariale non coincide con NASpI (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 27.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale da assunzione presso la scuola pubblica ottenuta mediante dichiarazioni false su titolo di studio e servizio, il danno risarcibile va parametrato alle sole retribuzioni corrisposte in relazione alla supplenza illecitamente conseguita, con dimidiazione prudenziale a fronte di prestazioni materiali comunque rese. Resta invece estraneo alla contestazione, e non può essere computato, il beneficio previdenziale estraneo alla ragione della domanda, non essendo stata indicata l’amministrazione che lo eroga quale soggetto danneggiato: computarlo comporterebbe una decisione viziata da ultrapetizione. La falsità delle dichiarazioni, infine, va valutata con il principio di vicinanza della prova, gravando sulla convenuta l’onere di allegare e dimostrare i fatti positivi corrispondenti.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato una collaboratrice scolastica con rapporto di lavoro a tempo determinato, appartenente al personale A.T.A., per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 5.923,74 a favore del Ministero dell’istruzione e del merito, oltre rivalutazione, interessi e spese. Il danno contestato riguardava la retribuzione percepita per una supplenza triennale ottenuta, secondo l’accusa, grazie a un titolo di studio falso e a una falsa attestazione di servizio.

La contestazione preliminare è rimasta priva di riscontro. La convenuta non si è costituita e il Collegio ne ha dichiarato la contumacia. All’udienza il Pubblico Ministero ha confermato la domanda di condanna.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto provati, indizi gravi, precisi e concordanti, la condotta contestata e il dolo della convenuta. Quanto al titolo di studio, la dichiarazione di aver conseguito un diploma di qualifica professionale presso un istituto paritario nell’anno scolastico 2011/2012 collide con il quadro documentale, dal quale emerge che l’istituto ha ottenuto la parità scolastica solo a partire dall’anno scolastico 2013/2014. Prima di allora, per l’art. 1-bis, comma 5, decreto-legge n. 250 del 2005, non poteva rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi né finali.

La Corte si è soffermata sugli estremi del provvedimento di parità indicati nel certificato, rilevando la verosimile confusione con l’ordinanza del giudice amministrativo che aveva sospeso il diniego di parità: chi ha redatto il certificato avrebbe mutuato gli estremi di quel provvedimento sostituendo l’anno. Anche la dichiarazione di conferma titolo di studio è stata giudicata inattendibile, perché proveniente da un istituto che non risultava depositario degli atti della scuola cessata.

Quanto al titolo di servizio, la dichiarazione di aver prestato attività di collaboratrice scolastica presso un istituto paritario nel periodo indicato è smentita dall’assenza di traccia nel casellario degli attivi e dal successivo disconoscimento del rapporto da parte dell’ente previdenziale. Le risultanze ispettive hanno delineato un sistema di assunzioni fittizie finalizzate a precostituire posizioni utili nelle graduatorie.

La Corte ha poi applicato il principio di vicinanza della prova: di fronte all’allegazione di fatti negativi non contrastata dalla dimostrazione dei corrispondenti fatti positivi, questi ultimi si devono ritenere provati. Nel quantificare il danno, il Collegio ha però rilevato che la base di calcolo indicata dalla Procura includeva anche l’indennità NASpI, mai differenziata nel suo importo e mai ricondotta all’ente erogatore, non indicato come amministrazione danneggiata. Computarla avrebbe comportato ultrapetizione: il danno è stato quindi parametrato alle sole retribuzioni, con conferma della dimidiazione prudenziale per le prestazioni materiali comunque rese, e quantificato in euro 3.948,48. Alla somma vanno aggiunte la rivalutazione monetaria dal 31 maggio 2019 e gli interessi legali dalla pubblicazione. Le spese di giustizia seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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