Danno erariale da falsa attestazione di servizio: patrimoniale sì, danno all’immagine inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 69 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La falsa attestazione, mediante integrazione dei memoriali di servizio, della partecipazione a servizi di pattuglia non effettivamente svolti integra gli estremi della responsabilità amministrativa per danno patrimoniale erariale e va ascritta a titolo di dolo, essendo posta in essere per percepire emolumenti non dovuti. Il ristoro è commisurato agli importi indebitamente percepiti a titolo di indennità accessoria, con rivalutazione e interessi. La domanda di condanna per danno all’immagine, nel caso di falsa attestazione della presenza in servizio mediante modalità fraudolente, presuppone la presenza di una sentenza irrevocabile di condanna per delitto contro la Pubblica Amministrazione; in sua assenza è inammissibile, tanto più se non risulta provata l’assenza dal servizio.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio un Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, all’epoca Comandante di una Stazione, chiedendone la condanna al pagamento di euro 2.176,14, oltre rivalutazione e interessi. La somma si componeva di euro 725,38 per danno patrimoniale ed euro 1.450,76 per danno all’immagine, quantificato nel doppio dell’importo.
La vicenda traeva origine da una segnalazione del Comando Legione, scaturita da un controllo amministrativo interno sull’indennità accessoria. Il convenuto avrebbe attestato falsamente nei memoriali di servizio la propria partecipazione a servizi di pattuglia automontati in alcune giornate lavorative, in aggiunta ai militari assegnati con ordini di servizio. Il giudizio penale militare si era concluso con declaratoria di difetto di giurisdizione in favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
La Motivazione della Corte
La Sezione ritiene fondata la pretesa risarcitoria per il danno patrimoniale. Il convenuto, avvalendosi delle proprie prerogative di Comandante, ha integrato i memoriali di servizio facendo risultare la partecipazione ai servizi automontati per percepire la relativa indennità, in violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza del pubblico impiegato.
Il Collegio valorizza le dichiarazioni dei militari indicati negli ordini di servizio e le ammissioni rese dal convenuto in sede di audizione. Il numero limitato di episodi e il modesto importo percepito non riducono la gravità della condotta, emersa solo grazie all’indagine amministrativa interna. Nemmeno l’alert inviato al Comandante di Compagnia in occasione delle modifiche ai memoriali esclude la responsabilità: si trattava di una procedura standard e il destinatario non aveva motivo di dubitare della correttezza delle variazioni.
La condotta è ritenuta dolosa, perché posta in essere per percepire emolumenti non spettanti, sia pure a titolo di asserita compensazione per straordinario non retribuito. La prova testimoniale dedotta dalla difesa è respinta, sussistendo elementi sufficienti a sostegno della decisione.
Quanto al danno all’immagine, la Sezione ne dichiara l’inammissibilità. Le disposizioni richiamate presuppongono la falsa attestazione della presenza in servizio mediante modalità fraudolente, con azionabilità immediata della pretesa. Tuttavia nell’atto di citazione e nelle precisazioni in udienza non risulta provata l’assenza dal servizio: emerge solo la falsa dichiarazione di partecipazione ai servizi. L’ipotesi di assenza è venuta meno per la scarsa attendibilità delle intercettazioni, alla base della contestazione.
Per procedere per danno all’immagine sarebbe stata necessaria una sentenza irrevocabile di condanna per un delitto contro la Pubblica Amministrazione: la sua mancanza determina l’inammissibilità della domanda. La definizione su questione pregiudiziale giustifica la compensazione delle relative spese. Il convenuto è condannato al risarcimento di euro 725,38, oltre rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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