Omesso versamento imposta di soggiorno e responsabilità contabile per dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 274 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che riscuote l’imposta di soggiorno e non la riversa al Comune risponde davanti al giudice contabile a titolo di dolo, non essendo necessaria alcuna ulteriore prova del fine di appropriazione. La volontaria omissione del versamento, protratta per più annualità e nonostante le comunicazioni già inviate all’Ente, integra di per sé l’elemento soggettivo della responsabilità amministrativo-contabile. Accertata la giurisdizione del giudice contabile, ne deriva automaticamente il riconoscimento del rapporto di servizio con l’Ente locale. La condanna è solidale e comprende rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il Fatto
La Procura regionale ha riassunto il giudizio di responsabilità dopo la sentenza della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello, che aveva riformato la pronuncia di primo grado. Quest’ultima aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario; l’appello aveva invece affermato la giurisdizione contabile e rimesso gli atti al primo giudice per la decisione sul merito.
L’addebito riguarda l’omesso versamento dell’imposta di soggiorno relativa agli anni dal 2015 al 2018, per un importo di euro 30.744,00, riferito a una struttura ricettiva gestita dai convenuti, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società. Roma Capitale è intervenuta adesivamente a sostegno della Procura.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Collegio rileva di essere vincolato alla statuizione sulla giurisdizione contenuta nella sentenza d’appello: il giudice di rinvio non può rimettere in discussione quanto già deciso dal giudice del gravame. Accertata la giurisdizione contabile, la Corte dichiara la contumacia dei convenuti, non costituitisi.
Sul merito, la Corte richiama la normativa di settore, in particolare l’art. 14, comma 16, lett. e), del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, e l’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011. Da tali disposizioni emerge l’obbligo di versare al Comune la tassa di soggiorno riscossa, obbligo che i convenuti hanno omesso di adempiere.
La sussistenza della giurisdizione comporta, nel caso concreto, anche il riconoscimento del rapporto di servizio con l’Ente. L’indagine si concentra quindi sull’elemento soggettivo e sulla condotta causale. La Corte osserva che gli importi dovuti risultano dalle comunicazioni presentate dalla struttura ricettiva e che l’omesso versamento è riconducibile alla condotta dei convenuti.
Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ritiene configurabile il dolo: i convenuti non hanno volontariamente riversato a Roma Capitale le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, pur avendo inviato le prescritte comunicazioni all’Ente. La volontarietà dell’omissione, in assenza di qualunque giustificazione, è sufficiente a integrare l’elemento psicologico della responsabilità contabile.
La Corte condanna quindi in solido i convenuti al pagamento di euro 30.744,00 a favore di Roma Capitale, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data degli omessi versamenti e agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all’integrale soddisfo. Le competenze legali dell’interveniente restano a suo carico, trattandosi di intervento adesivo previsto dall’art. 85 c.g.c. e ammissibile in presenza di un interesse qualificato. I convenuti sono infine condannati alle spese di giudizio, anche del grado d’appello, a favore dello Stato, liquidate ai sensi dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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