Resa del conto giudiziale esclusa per beni soggetti a vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 264 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale è obbligato alla resa del conto giudiziale soltanto quando la sua gestione abbia ad oggetto un vero e proprio deposito o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e con movimenti in carico e scarico idonei a configurare un obbligo restitutorio. Lo spartiacque tra consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile, e consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”. I beni mobili eterogenei, anche a carattere durevole, assegnati all’uso delle articolazioni dell’ente e oggetto di mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale, non integrano un debito di custodia e restano estranei all’obbligo di resa del conto. Ne consegue la improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’amministrazione.
Il Fatto
Un dipendente comunale, nominato consegnatario di beni mobili, ha presentato il conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2019, riferito a un presunto debito di custodia sui beni dell’ente locale. Il giudizio di conto è stato iscritto al ruolo di segreteria su deferimento del magistrato istruttore.
Nella relazione il magistrato ha dubitato della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’amministrazione comunale.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione della gestione oggetto del conto. Il conto non riguarda beni o materie per i quali il consegnatario abbia un debito di custodia, ma si sostanzia in un’attività meramente riepilogativa e ricognitiva, riferita a beni eterogenei di natura diversa, anche a carattere durevole, in uso presso le articolazioni del Comune e riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente.
Il Collegio individua l’elemento tassativo e ineludibile di discrimine tra le due figure nel tipo di gestione. Solo la gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, configura l’obbligo restitutorio dei beni ricevuti in consegna e, quindi, l’obbligo di resa del conto. L’obbligo non può prescindere dall’identificazione soggettiva ed oggettiva di un effettivo debito di custodia.
Tale debito investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. La posizione del consegnatario per debito di vigilanza, non soggetto alla resa del conto, si configura invece in capo ai dipendenti di ciascuna articolazione funzionale, gravati della sola sorveglianza sull’utilizzo dei beni dati in uso e della gestione delle scorte assegnate all’ufficio.
La Sezione aderisce alla giurisprudenza contabile consolidata, richiamando, tra le altre, le pronunce della Sezione giurisdizionale centrale n. 963 del 2017, della Sezione Veneto n. 105 del 2017, della Sezione Abruzzo n. 60 del 2017 e della stessa Sezione Piemonte n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023. Nel caso concreto difettano sia il debito di custodia sia la tipica gestione di cassa o magazzino, emergendo una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale.
Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio relativo al conto giudiziale e dispone la restituzione del conto all’amministrazione, restando assorbita ogni altra questione. Nulla per le spese. La decisione è assunta dalla Corte in composizione collegiale, con integrale conferma dell’impostazione del magistrato istruttore e della richiesta del pubblico ministero contabile.
Nota della Redazione
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