Accertamento del diritto alla contribuzione figurativa prima del pensionamento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 94 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Rientra nella giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica anche l’azione di mero accertamento delle condizioni che la legge richiede ai fini del sorgere del diritto a pensione, pur in assenza di impugnazione di un provvedimento amministrativo. Il lavoratore ancora in servizio ha un interesse attuale e concreto a ottenere l’accertamento della condizione sanitaria prevista dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, che riconosce due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, sino a un massimo di cinque anni, in favore dei sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa in misura superiore al 75% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra. Il beneficio ha natura di copertura previdenziale fittizia e aggiuntiva per periodi di servizio effettivamente svolti. È pertanto inammissibile l’eccezione di carenza di interesse fondata sull’assenza di una domanda di pensionamento.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di Roma Capitale, agisce nei confronti dell’INPS per l’accertamento della condizione sanitaria sottesa al riconoscimento dell’incremento dell’anzianità figurativa di cui all’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000. La lavoratrice riferisce di essere minorata civile e di convivere con plurime patologie; deduce di aver presentato domanda amministrativa nel 2021, rimasta senza riscontro, e di aver proposto infruttuosamente ricorso amministrativo nel 2023.
L’INPS eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale, poiché la ricorrente è ancora in servizio e non ha presentato domanda di pensionamento. Nel merito chiede il rigetto. In via istruttoria la ricorrente domanda una CTU medico-legale.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico esamina anzitutto l’eccezione pregiudiziale e la respinge. Nella giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica rientrano, infatti, anche le azioni di mero accertamento relative alle condizioni che la legge richiede per il sorgere del diritto a pensione o per le questioni a esso funzionali, pur prescindendo dall’impugnazione di un provvedimento che conceda o neghi il trattamento.
Nel caso concreto la ricorrente ha chiesto in via amministrativa all’INPS l’accredito della contribuzione figurativa, senza ottenere riscontro neppure dopo il ricorso amministrativo, e ha quindi adito il giudice contabile per l’accertamento delle condizioni del beneficio. Tale situazione integra un interesse attuale e concreto alla proposizione del ricorso, che va riconosciuto.
Passando al merito, il Giudice ritiene che la questione presenti natura tecnica e richieda un accertamento specialistico. Dispone pertanto l’acquisizione di un parere dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, per verificare la percentuale di invalidità ascrivibile al quadro morboso dedotto e, in particolare, se essa superi il 75% o possa essere ricondotta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
L’Organo incaricato esprimerà parere collegiale motivato, previa eventuale visita medica e contestuale esame della documentazione in atti, comunicando alle parti luogo e data delle operazioni peritali. La parte privata può depositare entro trenta giorni memorie, perizie e certificazioni ulteriori, farsi assistere da un sanitario di fiducia e nominare un proprio consulente di parte. La Sezione trasmetterà alle parti la bozza dell’elaborato e la relazione definitiva, dando conto delle osservazioni delle parti e di quelle dei consulenti.
Il Giudice sospende ogni altra pronuncia in rito e in merito; respinge l’eccezione di inammissibilità; ordina l’espletamento dell’incombente istruttorio e riserva le spese al definitivo. La Segreteria curerà la comunicazione integrale del provvedimento al difensore della ricorrente, all’amministrazione resistente e alla Sezione speciale, nonché l’avviso della nuova udienza di discussione.
Nota della Redazione
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