Riduzione canone demaniale marittimo: illegittima se fondata su decreto scaduto (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 221 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime, la riduzione del canone fino al limite del cinquanta per cento prevista dall’art. 10, comma 7, del d.l. n. 77/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/1989, è subordinata all’accertamento e alla motivazione della sussistenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione. Il relativo provvedimento è adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta della capitaneria di porto, con esclusione di ogni diversa competenza. Il decreto di riduzione collegato alla concessione originaria cessa di esplicare i suoi effetti con la scadenza di questa, non potendo estendersi alla nuova concessione priva di effetti novativi della precedente. Il rilascio di un nuovo titolo esige, pertanto, un autonomo decreto di riduzione, previa specifica istruttoria.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo è stata investita del controllo preventivo di legittimità sul decreto del Direttore Marittimo di Cagliari approvativo di un atto di concessione demaniale di durata dodicenne, stipulato con una società operante nel comparto industriale sulcitano-iglesiente.
Dall’esame degli atti emergeva una grave carenza documentale: gli allegati richiamati nelle premesse dell’atto non corrispondevano a quelli trasmessi. Il magistrato istruttore formulava rilievo, chiedendo la produzione degli allegati, dei pareri dell’Avvocatura, della sentenza di assoluzione con dissequestro dell’area e della documentazione sui canoni. L’Amministrazione replicava con nota, depositando poi una memoria difensiva. Il magistrato istruttore chiedeva quindi il deferimento in adunanza pubblica, ravvisando profili di illegittimità in ordine al mantenimento della riduzione del canone del cinquanta per cento.
La Motivazione della Corte
La questione deferita concerne la legittimità del decreto con riferimento al rispetto dell’art. 10, comma 7, del d.l. n. 77/1989. La Sezione ricostruisce la norma: la riduzione fino alla metà può essere disposta, sul piano della competenza, dal Ministro della marina mercantile, oggi delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con quello delle finanze, su proposta della capitaneria di porto, purché ricorrano eventi dannosi di eccezionale gravità che riducano la capacità di utilizzazione della concessione.
Tali presupposti sostanziali devono formare oggetto di specifico accertamento istruttorio e di motivazione ai sensi degli artt. 3 e seguenti della legge n. 241/1990. La riduzione costituisce eccezione alla regola dell’integralità del canone e impone la ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, compreso quello pubblico allo sfruttamento economico del bene.
Il Collegio rileva che il decreto ministeriale del 24 novembre 2010 aveva parametrato la propria efficacia temporale alla permanenza del titolo concessorio originario, estendendola ai soli successivi rinnovi o proroghe. Ne deriva una relazione biunivoca tra riduzione e vigenza della concessione originaria: simul stabunt vel simul cadent. Venuta meno la concessione, il provvedimento cessa di esplicare effetti in applicazione del principio tempus regit actum.
L’atto sottoposto a controllo afferma che il decreto di riduzione non ha scadenza. L’assunto è in insanabile conflitto con il provvedimento stesso e con i principi di legalità formale e sostanziale, non essendo prevista da alcuna legge un’efficacia perpetua dell’atto amministrativo.
La Sezione esclude che si tratti di proroga o di riattivazione della concessione precedente: l’istituto della riattivazione non trova cittadinanza nell’ordinamento e l’affidamento senza gara contrasterebbe con la direttiva 2006/123/UE, secondo l’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 18 del 2021. Quanto alla prospettata novazione, difetta l’animus novandi richiesto dall’art. 1230 cod. civ., connotandosi il nuovo titolo come estintivo-costitutivo e non rinnovativo.
La riduzione avrebbe richiesto un nuovo decreto ministeriale, previa istruttoria sul presupposto degli eventi dannosi. Il provvedimento è pertanto viziato da violazione di legge ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990; la Sezione ricusa il visto e la conseguente registrazione.
Nota della Redazione
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