Nessun conto giudiziale per il consegnatario di soli beni immobili (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 316 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sia titolare di un debito di custodia, che presuppone la presa in carico e lo scarico di beni esclusivamente mobili, afferenti a gestioni di cassa o di magazzino con esistenze iniziali e rimanenze finali. Il consegnatario di soli beni immobili non è qualificabile come agente contabile, ma come agente amministrativo per debito di vigilanza, ed è quindi escluso dall’obbligo di rendere il conto davanti alla Corte dei conti. Ne deriva che il giudizio di conto instaurato nei suoi confronti è improcedibile per mancanza dell’oggetto. La disciplina della contabilità di Stato e il d.P.R. n. 254/2002 assumono valenza generale e trovano applicazione anche nell’ordinamento degli enti locali, non autorizzando nozioni distinte di agente contabile.

Il Fatto

Il giudizio di conto trae origine dalla relazione con cui il magistrato relatore per i conti di un Comune ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione sul conto reso dal consegnatario dei beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2022. Dalla relazione emergeva che il conto riportava l’elenco generale dei beni iscritti in inventario, rispetto ai quali il consegnatario non aveva un debito di custodia ma un mero obbligo di vigilanza.

Su questa base il magistrato istruttore concludeva che all’atto presentato come conto giudiziale non potesse riconoscersi tale natura e che il giudizio dovesse essere dichiarato improcedibile. La Procura Regionale, con conclusioni depositate il 22.10.2024, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza del 14 novembre 2024 il magistrato relatore ha richiamato la relazione e il Pubblico Ministero ha concordato, instando per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

La questione preliminare riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e l’inclusione in essa dei consegnatari di beni immobili. Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato. Il medesimo regolamento prevede che gli oggetti mobili siano dati in consegna ad agenti responsabili mediante inventario e che i consegnatari dei beni mobili siano sottoposti alla giurisdizione contabile, tenuti a rendere il conto giudiziale alla fine di ogni anno finanziario.

Il riferimento decisivo è costituito dal d.P.R. n. 254/2002 che, all’art. 6, comma 1, distingue i consegnatari in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione: gli agenti contabili per debito di custodia, obbligati alla resa del conto giudiziale, e gli agenti amministrativi per debito di vigilanza, che non vi sono tenuti. La Corte richiama la giurisprudenza contabile — tra cui l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017 — che afferma l’applicabilità di tale regolamento anche ai consegnatari degli enti locali.

Su queste basi il Collegio interpreta sistematicamente l’art. 93 del T.U.E.L., che non precisa espressamente se l’obbligo di conto riguardi beni mobili o immobili. La norma non può prescindere dalla perimetrazione discendente dalla disciplina della contabilità di Stato: le divergenze lessicali tra il testo unico e la normativa statale non autorizzano nozioni distinte di agente contabile, come conferma l’uniformità del giudizio di conto regolato dalla parte terza del d.lgs. n. 174/2016.

La figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, con esistenze iniziali e rimanenze finali e un preciso obbligo restitutorio. Il concetto stesso di debito di custodia è incompatibile con la gestione di beni immobili, come ribadito dalla giurisprudenza contabile citata (Corte conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige n. 39/2017; Sez. giur. Friuli Venezia Giulia n. 17/2014; Sez. giur. Abruzzo n. 102/2015; Sez. Abruzzo n. 17/2017; Sez. giur. Veneto n. 173/2016).

Dall’esame del conto, il Collegio rileva che esso contiene una generale elencazione dei beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, per i quali possa configurarsi un debito di custodia. Il convenuto è pertanto qualificabile come agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio per mancanza dell’oggetto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la decisione in rito e l’assenza di costituzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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