Consegnatari di beni immobili degli enti locali e insussistenza del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 315 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale dinanzi alla Corte dei conti solo quando sia titolare di un debito di custodia, che presuppone la presa in carico e lo scarico di beni esclusivamente mobili, afferenti a gestioni di cassa o di magazzino con esistenze iniziali e rimanenze finali. Il consegnatario di soli beni immobili, cui compete un mero obbligo di vigilanza, è qualificabile come agente amministrativo e non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del giudizio di conto per mancanza dell’oggetto.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un agente indicato come consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune per l’esercizio 2022. Il Magistrato relatore, con la relazione di deferimento, ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione sul conto reso dall’agente.
Dalla relazione emerge che il conto contiene l’elencazione generale dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia ma un mero obbligo di vigilanza, con conseguente insussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale. Il magistrato istruttore ha quindi concluso per la declaratoria di improcedibilità. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 22.10.2024, ha chiesto l’improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum attiene alla perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni e all’inclusione o meno in essa dei consegnatari di beni immobili. Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato.
Il medesimo regolamento stabilisce che gli oggetti mobili vanno dati in consegna ad agenti responsabili mediante inventario e che i consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono rendere il conto giudiziale. Il d.P.R. n. 254/2002, all’art. 6, comma 1, distingue i consegnatari in agenti amministrativi per debito di vigilanza e agenti contabili per debito di custodia: solo questi ultimi sono obbligati alla resa del conto giudiziale.
Richiamata la pronuncia della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del citato regolamento anche ai consegnatari degli enti locali, il Collegio rileva che l’art. 93 del T.U.E.L. non precisa se la gestione riguardi beni mobili o immobili. La disposizione va letta in chiave sistematica, senza individuare nozioni distinte per la contabilità statale e quella degli enti locali, come conferma l’uniformità della disciplina del giudizio di conto contenuta nella parte terza del d.lgs. n. 174/2016.
Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con la conseguente incompatibilità con una gestione di beni immobili. In tal senso il Collegio richiama, tra le altre, la giurisprudenza contabile che ha escluso la configurabilità di un giudizio di conto concernente un’ipotetica gestione dei consegnatari dei beni immobili.
Nel caso concreto, il conto contiene una generale elencazione dei beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, per i quali possa configurarsi un debito di custodia. Il convenuto è dunque qualificabile come semplice agente amministrativo e, come tale, non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto, con assenza di pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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