Nessun conto giudiziale per il consegnatario di soli beni immobili comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 291 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili dell’ente locale non è agente contabile per debito di custodia e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. La categoria degli agenti contabili consegnatari comprende esclusivamente i soggetti cui sono affidati beni mobili, con gestioni di cassa o di magazzino caratterizzate da esistenze iniziali e rimanenze finali, da cui sorge l’obbligo restitutorio dei beni assunti in carico. Il consegnatario di beni immobili è qualificabile come semplice agente amministrativo, tenuto al solo conto amministrativo. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto per mancanza dell’oggetto.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda un agente indicato come consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune, per il quale era stato reso un conto relativo all’esercizio 2021. Il Magistrato relatore, con la relazione di deferimento, ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione osservando che il conto conteneva l’elencazione generale dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia ma un mero obbligo di vigilanza.

La Procura Regionale, con conclusioni depositate il 21.10.2024, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza del 14 novembre 2024 il Magistrato relatore ha richiamato il contenuto della relazione e il Pubblico Ministero ha concordato, instando per l’improcedibilità. La questione preliminare sottoposta al Collegio riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari tenuti alla resa del conto giudiziale e l’inclusione in essa dei consegnatari di beni immobili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato. Il medesimo regolamento stabilisce che tutti gli oggetti mobili devono essere dati in consegna ad agenti responsabili e che la consegna si effettua per inventario. L’art. 32 sottopone i consegnatari dei beni mobili alla giurisdizione della Corte dei conti, con obbligo di rendere il conto giudiziale della gestione; l’art. 33 configura il debito del consegnatario in relazione ai beni mobili avuti in consegna.

Il riferimento centrale è il d.P.R. n. 254/2002, il cui art. 6, comma 1, distingue, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione, gli agenti amministrativi per debito di vigilanza dagli agenti contabili per debito di custodia. Solo i consegnatari per debito di custodia sono obbligati alla resa del conto giudiziale, mentre i consegnatari per debito di vigilanza non vi sono tenuti.

La Corte richiama l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del citato regolamento anche ai consegnatari degli enti locali e individua lo spartiacque tra le due figure. In tale quadro si colloca l’art. 93 del T.U.E.L., che sancisce l’obbligo di resa del conto giudiziale per il tesoriere e per ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, senza precisare se si tratti di beni mobili o immobili.

Secondo il Collegio, la disposizione va interpretata in senso sistematico, alla luce della perimetrazione della categoria discendente dalla disciplina della contabilità di Stato. Le divergenze lessicali tra il testo unico degli enti locali e la normativa statale non autorizzano nozioni distinte. La figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, afferente a gestioni di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali: il concetto di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, risultando incompatibile con la gestione di beni immobili. La Corte richiama sul punto diverse pronunce contabili e ribadisce che deve essere esclusa la configurabilità di un giudizio di conto riguardante un’ipotetica gestione dei consegnatari dei beni immobili.

Dall’esame del conto, il Collegio rileva che esso contiene una generale elencazione dei beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, per i quali possa configurarsi un debito di custodia. Il soggetto convenuto è dunque qualificabile come semplice agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio per mancanza dell’oggetto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la natura in rito della decisione e l’assenza di costituzione nel giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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