Controllo sulla gestione finanziaria ENPAP: sostenibilità e contenimento dei costi (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 76 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione finanziaria degli enti previdenziali privatizzati non si esaurisce nella verifica della regolarità contabile, ma investe la sostenibilità nel tempo del rapporto tra contribuzione e prestazioni. L’ente che adotta il sistema contributivo a capitalizzazione deve garantire l’equilibrio del bilancio tecnico attuariale e, contemporaneamente, ispirare le spese di funzionamento alla logica del massimo contenimento e della massima efficienza, poiché il loro finanziamento grava sulle contribuzioni degli iscritti. Un risultato economico positivo di esercizio non esonera dall’obbligo di monitorare la crescita dei costi di gestione, che incide negativamente sul sinallagma macroeconomico tra contributi e prestazioni. Il giudizio complessivo di stabilità patrimoniale non sana il costante aumento delle spese non istituzionali.

Il Fatto

La Sezione del controllo sugli enti riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’ente di previdenza e assistenza per gli psicologi relativamente all’esercizio 2023. L’Ente, fondazione di diritto privato, assicura la tutela previdenziale obbligatoria degli iscritti agli albi professionali che esercitano attività autonoma, nonché dei loro familiari e superstiti, ed è sottoposto alla vigilanza dei ministeri del lavoro e dell’economia.

Il conto consuntivo 2023 viene trasmesso alla Corte, insieme alle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo, in adempimento dell’art. 4 della legge n. 259 del 1958. La Corte esamina la gestione previdenziale, assistenziale, patrimoniale e finanziaria e formula le proprie valutazioni sull’andamento dell’esercizio e sulle prospettive di lungo periodo.

La Motivazione della Corte

Sul piano dell’attività istituzionale, il referto rileva un aumento degli iscritti attivi e un corrispondente incremento del gettito contributivo, soggettivo e integrativo. L’indice demografico, dato dal rapporto tra iscritti attivi e pensionati, scende però a 12,06, confermando il trend in discesa già osservato negli esercizi precedenti. L’indice annuo di copertura si attesta a 5,26, in lieve decremento, invertendo la tendenza in ascesa del triennio precedente. Il saldo della gestione pensionistica cresce, ma la Corte ne individua la causa nell’utilizzo parziale del fondo di riserva ai sensi dell’art. 17 dello statuto, per il riallineamento del fondo conto pensioni su basi tecniche aggiornate.

Sul piano dei costi, la Corte registra l’aumento delle spese per gli organi statutari, dovuto alle riunioni in presenza e ai connessi costi di trasferta, e la crescita del costo del personale, collegata alle nuove assunzioni e ai rinnovi contrattuali. In controtendenza diminuiscono i costi per incarichi esterni, ma permane alta l’incidenza delle consulenze tecniche. Da qui l’invito a circoscrivere il conferimento di incarichi professionali ai soli casi in cui le professionalità necessarie non siano rinvenibili tra i dipendenti.

Sul fronte patrimoniale, il rendimento netto della gestione finanziaria si riduce rispetto all’anno precedente, con un calo del risultato netto del patrimonio mobiliare. La Corte raccomanda un monitoraggio costante della gestione, criteri adeguati di selezione dei gestori esterni e prodotti finanziari capaci di coniugare redditività e sicurezza dell’investimento, nel rispetto della finalità di sostenibilità economica e finanziaria della gestione previdenziale.

Il conto economico chiude in positivo, ma con un risultato in forte diminuzione, e la gestione caratteristica presenta un saldo negativo, per il peso degli accantonamenti. Il confronto con il bilancio tecnico attuariale evidenzia un miglioramento del saldo previdenziale, del saldo totale e del patrimonio rispetto ai valori attesi, confermando la prudenza delle ipotesi. La Corte richiama quindi la giurisprudenza costituzionale secondo cui le spese di gestione degli enti previdenziali devono ispirarsi alla logica del massimo contenimento, ribadendo la necessità di privilegiare le spese di carattere istituzionale rispetto a quelle di mero funzionamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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