Inammissibile il conto del consegnatario senza debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 97 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili è soggetto all’obbligo di resa solo in presenza di un vero debito di custodia, configurabile quando il consegnatario gestisce un deposito o un magazzino alimentato da acquisizioni in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Chi riceve i beni per l’uso e il consumo immediato degli uffici non assume la veste di agente contabile, ma quella di agente amministrativo per debito di vigilanza, non tenuto alla resa del conto. La denominazione formale di “consegnatario” non è di per sé indicativa dell’obbligo, che dipende dalle concrete modalità di svolgimento della gestione. Il conto reso in assenza di debito di custodia è inammissibile per difetto del presupposto processuale di legittimazione.

Il Fatto

Il magistrato istruttore della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, ha sottoposto al Collegio il conto giudiziale reso dal consegnatario di beni mobili e provveditore presso una Camera di Commercio, per l’esercizio 2022, depositato nel 2023. Il conto, parificato dall’Ente, esponeva un totale in carico e in scarico di pari importo, per l’integrale assegnazione agli uffici dei beni acquistati.

Il magistrato ha prospettato l’inammissibilità del conto, ritenendo che la gestione non configurasse un debito di custodia. L’agente ha depositato memoria difensiva, sostenendo la propria qualifica di consegnatario in custodia e chiedendo in via principale l’accertamento dell’ammissibilità con discarico. Il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra consegnatari per debito di custodia e consegnatari per debito di vigilanza, desumibile dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e trasfusa nel regolamento sui consegnatari e cassieri dello Stato, ove si distingue tra agente contabile e agente amministrativo. L’art. 12 del citato regolamento esclude espressamente che i consegnatari per debito di vigilanza siano tenuti alla resa del conto giudiziale.

Per le Camere di Commercio, l’art. 4 della legge n. 274/1998 ha esteso agli agenti contabili la disciplina dei conti e il regolamento sulla gestione patrimoniale camerale ha prescritto l’obbligo di resa per l’istituto cassiere e per il responsabile del servizio di cassa interno. Da qui la giurisprudenza contabile richiamata dal Collegio, secondo cui la resa del conto non prescinde dall’identificazione di un vero debito di custodia, che investe solo il consegnatario incaricato di gestire un deposito o un magazzino alimentato da acquisizioni in stock.

Dall’esame del conto e della relazione istruttoria dell’Ente emerge che i beni acquistati sono tempestivamente inventariati e assegnati all’ufficio richiedente, che l’Ente non dispone di un magazzino centralizzato per lo stoccaggio di materiale a scorta e che gli acquisti sono basati sulle necessità concrete. Le operazioni di inventariazione, collaudo, inizializzazione e configurazione costituiscono passaggi tecnici propedeutici alla rapida assegnazione, non una gestione di magazzino.

Il Collegio dà rilievo preponderante alle modalità di concreto svolgimento delle operazioni, evitando un adempimento contabile solo formale, cioè una fittizia entrata e contestuale uscita da un magazzino “virtuale”. Il conto giudiziale registroebbe così le medesime operazioni in carico e in scarico, coincidendo con un semplice prospetto delle variazioni della consistenza. Non rileva il tempo, pur variabile ma contenuto, necessario all’inventariazione e alla configurazione dei beni.

Né assume rilievo il richiamo al parere delle Sezioni Riunite in sede consultiva, poiché il conto giudiziale riguarda solo i beni presi in consegna con debito di custodia. La Corte ricorda infine che, ove la giacenza presso gli uffici eccedesse per qualità o quantità la ragionevole necessità di funzionamento, essa trasmoderebbe in esigenza di rifornimento, configurando un debito di custodia e il relativo giudizio di conto. Nel caso concreto il conto è inammissibile per difetto di un presupposto essenziale, con assorbimento di ogni altra questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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